Ottemperanza per il pagamento di somme accertate dal giudice ordinario (TAR Calabria n. 1434 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che condannano la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, ove la stessa sia rimasta inerte nonostante la richiesta di adempimento. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, l’inottemperanza è configurabile e il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita accoglimento, non rilevando che i provvedimenti di ricostruzione di carriera e di liquidazione adottati dall’amministrazione non abbiano ancora superato il controllo di regolarità contabile della Ragioneria territoriale dello Stato. In caso di ulteriore inerzia, va nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato da un dirigente del Ministero, per l’esecuzione sostitutiva della pronuncia. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, che pone le spese dell’attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle previste dalla legge Pinto.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava l’amministrazione scolastica al pagamento di una somma complessiva a titolo di differenze retributive e risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU. Nonostante la formale richiesta di pagamento, l’amministrazione era rimasta inerte.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accertato che, all’esito degli adempimenti istruttori disposti, l’amministrazione aveva sì adottato il decreto di ricostruzione di carriera e il relativo provvedimento di liquidazione, ma tali atti non avevano ancora superato il controllo di regolarità contabile della Ragioneria territoriale dello Stato. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta ostativa all’accoglimento del ricorso, atteso il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione.

Il Collegio ha pertanto ritenuto che l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. meritasse accoglimento, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, a cura di parte ricorrente.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva all’esecuzione della pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inerzia.

Quanto alle spese per l’eventuale attività commissariale, il Collegio ha chiarito che esse restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A tal fine, ha affermato l’applicabilità per analogia dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, pur se la norma è dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), potendo essere estesa anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Ha infine condannato l’amministrazione alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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