Falsa dichiarazione sui disabili e sanzione ANAC: colpa grave dell’operatore economico (TAR Lazio n. 1923 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale integra la fattispecie sanzionatoria anche quando l’operatore economico abbia agito in base a un erroneo convincimento giuridico, poiché l’errore di diritto incide sulla formazione della volontà dichiarativa, non sul contenuto oggettivamente non veritiero della dichiarazione. L’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 subordina l’iscrizione nel casellario informatico alla sussistenza del dolo o della colpa grave, da valutare secondo il modello civilistico dell’agente modello parametrato alla diligenza professionale richiesta a chi opera nel settore degli appalti pubblici. Integra colpa grave, e non errore scusabile, la condotta dell’impresa che renda la dichiarazione senza aver predisposto alcun sistema di controllo interno volto a verificarne la veridicità, non essendo invocabili le responsabilità dei collaboratori in forza del principio di autoresponsabilità. La valutazione di rilevanza e gravità dei fatti, richiesta dalla norma, resta assorbita nella quantificazione della sanzione quando questa sia contenuta nei valori minimi dell’edittale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con una università pubblica un contratto di fornitura di licenze software, in esito a un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. In sede di verifica dei requisiti di ordine generale, la stazione appaltante ha acquisito dall’amministrazione regionale competente la certificazione attestante la non regolarità dell’impresa rispetto agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68/1999. La stazione appaltante ha quindi risolto il contratto, applicato una penale e segnalato il fatto all’ANAC.
L’Autorità, con Delibera n. 216 del 28 maggio 2025, ha irrogato la sanzione pecuniaria di 700 euro e un’annotazione interdittiva di sette giorni nel casellario informatico. La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, contestando l’insussistenza dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione, la mancanza di colpa grave e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 222, comma 13, individuando nelle condizioni di legge l’elemento oggettivo della rilevanza e gravità dei fatti e quello soggettivo del dolo o della colpa grave. Quanto a quest’ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha adottato un modello civilistico, incentrato sull’inosservanza dei doveri di diligenza parametrati all’agente modello e alla natura dell’attività svolta.
Sul piano oggettivo il Tribunale osserva che la dichiarazione consiste in una immutatio veri e ricorre ogni volta in cui l’operatore rappresenti un fatto diverso dal vero. L’errore di diritto invocato dalla ricorrente non incide sul contenuto della dichiarazione, ma al più sulla consapevolezza del dichiarante: la falsità resta dato fattuale. Il Collegio distingue il caso in cui sia lo stesso contenuto della dichiarazione a prestarsi a interpretazioni opinabili, per la presenza di un contrasto giurisprudenziale, dalla diversa ipotesi della dichiarazione oggettivamente non corrispondente alla realtà.
Decisivo, per il Collegio, è il rilievo della certificazione resa dall’ufficio competente, che accerta la condizione di non regolarità alla data dell’affidamento. Tale attestazione, al pari di quelle in materia contributiva e tributaria, si impone alla stazione appaltante, che non può sindacarne il contenuto, avendo natura di dichiarazione di scienza. L’operatore si trova perciò in un’alternativa secca: essere o non essere in regola, con la possibilità di rivolgersi all’amministrazione competente in caso di dubbio.
Sull’elemento soggettivo, la Corte ritiene immune da vizi la motivazione sul difetto di controlli interni. L’errore nel computo dei dipendenti da assumere è ricondotto dall’Autorità a un problema organizzativo: l’impresa non ha predisposto cautele idonee a impedire la dichiarazione falsa. Opera il principio di autoresponsabilità e lo standard di diligenza elevato richiesto a chi partecipa a procedure pubbliche, non essendo configurabili circostanze esimenti nelle responsabilità dei collaboratori.
Quanto alla rilevanza e gravità della condotta, il Tribunale rileva che l’Autorità ha considerato la regolarizzazione attivata prima del procedimento e l’assenza di precedenti specifici, mantenendo la sanzione vicino al minimo edittale. Il difetto di motivazione è infine escluso, essendo ricostruibile l’iter logico-giuridico dell’Autorità dagli atti dell’istruttoria. Il ricorso è respinto con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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