Improcedibile ricorso prelievo latte dopo inefficacia ex lege ricalcolo (TAR Lombardia n. 929 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, priva di effetto le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare notificate dall’AGEA prima della sua entrata in vigore. Da tale inefficacia ex lege deriva il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento dell’atto di riliquidazione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione è tenuta ad adottare nuove comunicazioni di ricalcolo secondo i criteri della disciplina sopravvenuta, atti autonomamente impugnabili. La declaratoria di improcedibilità prescinde dalla fondatezza dei motivi di gravame.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui l’AGEA aveva rideterminato il prelievo supplementare per il periodo 2001/2002, notificata il 17.10.2022, conosciuta come prot. n. AGEA.AGA.2022.35735 — CP700-4485499-P. L’atto si inserisce nella controversia sulle quote latte e segue l’annullamento giurisdizionale della precedente imputazione di prelievo.
Il ricorso, affidato a dodici motivi, censurava il difetto di motivazione, la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione della pretesa, l’illegittima intimazione di interessi e oneri di riscossione e l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto eurounitario. L’AGEA e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si sono costituite con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smaltimento il Collegio ha preannunciato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’entrata in vigore dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023.
Il Tribunale ricostruisce la portata della disciplina. Il comma 1 della norma richiama le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019 (causa C-348/18), dell’11 settembre 2019 (causa C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (causa C-377/19), che hanno dichiarato non conformi al diritto dell’Unione le disposizioni nazionali in materia. In attuazione di tali pronunce, l’AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che ne abbia annullato l’imputazione.
I commi 2 e 3 individuano parametri e modalità del ricalcolo, da effettuarsi sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall’Agenzia. Il comma 4 stabilisce che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle adottate secondo i commi precedenti. Richiamando una propria precedente decisione, il Collegio osserva che la disciplina sopravvenuta incide in via generale su tutti gli atti accertativi di rideterminazione emessi fino al 10 agosto 2023, ferme le successive disposizioni integrative.
L’atto impugnato rientra nel novero dei provvedimenti di riliquidazione, essendo stato adottato il 17.10.2022. Esso è dunque divenuto inefficace, con conseguente perdita dell’interesse a ottenerne l’annullamento. Il Collegio precisa che non risulta adottata alcuna nuova comunicazione di ricalcolo e che questa, se emanata, dovrà essere impugnata separatamente. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e le spese sono compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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