Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta senza astreintes (TAR Umbria n. 325 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento del beneficio economico per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva al rilascio della carta e all’accredito delle somme riconosciute. La pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale, diretti a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, non sospende il giudizio né impone al creditore di attendere senza certezza di tempi: i doveri di correttezza e buona fede non possono essere dilatati sino a sacrificare la tutela giurisdizionale del credito già accertato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va applicata quando l’erogazione oggetto dell’obbligo abbia natura di contributo, perché la misura risulterebbe in concreto iniqua.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Perugia, emessa in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento del bonus per la formazione e l’aggiornamento — la cosiddetta carta docente — per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre alle spese.
Esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, i ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato un accredito, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto la riunione dei ricorsi per l’evidente connessione oggettiva e soggettiva. Quanto al ricorrente per cui l’accredito è stato documentato, ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; per gli altri ha invece rilevato che dagli atti non emerge il pagamento integrale delle somme dovute.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del medesimo Tribunale, che in numerosi giudizi analoghi ha affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione. Ha respinto la tesi difensiva dell’Amministrazione, costruita sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale per raccogliere nuove richieste di pagamento e sui doveri di leale collaborazione incombenti sulle parti del rapporto di lavoro.
Ha ricordato che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi prima di tutelarsi appare eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede, e che nessuna norma supporta la necessità di ulteriori adempimenti amministrativi per ottenere la soddisfazione del credito, né la sospensione dei relativi giudizi.
Mancando modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, il Tribunale ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per corrispondere tutte le somme spettanti ai ricorrenti non ancora soddisfatti, nominando fin d’ora, in caso di infruttuoso decorso, il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante.
Ha invece escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendola iniqua trattandosi dell’erogazione di un contributo. Le spese sono state liquidate forfettariamente, ai minimi tariffari, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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