Vincolo storico-relazionale e identitario: serve un evento specifico e un’istituzione (TAR Umbria n. 218 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale ex art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004 postula un interesse particolarmente importante che, nella sua prima articolazione, deve fondarsi sul riferimento a eventi storici specifici e bene individuati, anche di rilievo locale, afferenti alla storia della tecnica o dell’industria. Non basta la collocazione del bene in una fase storica né il successo imprenditoriale dell’attività in esso svolta: occorre che il manufatto testimoni la risoluzione di un problema di architettura industriale o l’esordio di un peculiare processo produttivo, sì da distinguerlo da altri analoghi siti. Nella seconda articolazione, il bene deve costituire testimonianza dell’identità e della storia di istituzioni pubbliche, collettive o religiose: è insufficiente il richiamo generico alla comunità locale o a “istituzioni private”, estranee al perimetro della norma. La valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione è sindacabile nei limiti della logicità, coerenza e completezza, e impone un onere motivazionale rafforzato quando sopravvenga a precedenti valutazioni di segno opposto.
Il Fatto
Due società proprietarie di immobili ricadenti nel complesso industriale denominate “Stabilimento Spigadoro Petrini”, nel Comune di Bastia Umbra, impugnavano davanti al TAR Umbria il decreto del Ministero della cultura n. 24 del 19 settembre 2025, con il quale il complesso — e segnatamente il pastificio storico, il molino, i silos, il volume d’ingresso e il mangimificio con torre — era dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004 e sottoposto a tutela.
Un precedente vincolo sullo stesso compendio, adottato con decreto n. 147 del 2023, era stato annullato dal TAR Umbria con la sentenza n. 621 del 2024, confermata dal Cons. Stato n. 4259 del 2025, per difetto di motivazione. Le ricorrenti deducevano la violazione del giudicato, la carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà rispetto al parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza nel 2018, nonché la compressione del diritto di proprietà e dell’iniziativa economica. Un terzo ricorso investiva il vincolo apposto sull’archivio di un progettista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i giudizi e ha respinto l’eccezione di violazione del giudicato: il precedente annullamento era fondato su un difetto motivazionale, che non impedisce la riedizione del potere, e la sopravvenienza di nuovi elementi istruttori può essere valorizzata. Ha però ribadito che l’amministrazione è tenuta a un onere motivazionale rafforzato quando il nuovo vincolo contraddica le proprie precedenti valutazioni.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondate le censure sulla carenza dei presupposti. Quanto al profilo storico-relazionale, la Relazione di vincolo offre un’ampia ricostruzione diacronica dell’impresa, ma non individua alcun evento storico specifico e oggettivamente determinato, né alcuna innovazione nel campo della scienza, della tecnica o dell’industria. La collocazione degli edifici in una fase storica e il successo imprenditoriale non integrano il requisito.
Quanto al profilo storico-identitario, manca l’individuazione univoca di un’istituzione pubblica, collettiva o religiosa cui riferire l’identità o la storia di cui il bene sarebbe testimonianza. Il richiamo alla “comunità di Bastia Umbra” è eccessivamente generico; il ruolo di singoli membri della famiglia imprenditrice nell’amministrazione municipale e la storia sindacale dell’azienda non bastano, non essendo gli immobili mai stati sede di tali associazioni.
È invece infondata la censura sui richiami all’attività del progettista, elemento di supporto e non fondamento del vincolo, stante il limite dell’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 per le opere di autore vivente o eseguite da meno di settanta anni.
Il TAR ha poi accolto le censure per contraddittorietà e difetto di motivazione: la Relazione non spende alcuna considerazione sull’impatto dei volumi sui coni visuali delle colline di Assisi, derubricando a “eventuale incidenza paesaggistica” ciò che nel 2018 aveva qualificato come eccessivo impatto, senza ponderare la vicinanza al sito UNESCO. Rileva anche il difetto di istruttoria, per l’assenza di sopralluoghi con accesso agli immobili. Il ricorso sull’archivio è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse, essendo i beni confluiti in proprietà pubblica. Spese compensate.
Nota della Redazione
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