Decorrenza della nomina ad agente di Polizia e mancata retrodatazione (TAR Emilia-Romagna n. 994 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 77/2020, autorizza l’assunzione degli aspiranti agenti della Polizia di Stato che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva del concorso ovvero abbiano impugnato gli atti di non ammissione, ma non introduce alcuna deroga all’ordinario assetto ordinamentale. Resta fermo, pertanto, che ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 335/1982 gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di Polizia al termine del periodo di applicazione pratica, con decorrenza giuridica ancorata alla conclusione del corso di formazione effettivamente frequentato. La mancata previsione, da parte del legislatore, della retrodatazione della nomina non integra violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost., poiché la disposizione ha consentito l’ottenimento del bene della vita ambito e la scelta del legislatore rientra nel suo prudente apprezzamento, non essendo configurabile alcuna colpa dell’Amministrazione, che ha agito nel rispetto della normativa vigente.
Il Fatto
I ricorrenti, idonei non vincitori a un concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2017, avevano impugnato i decreti del Capo della Polizia del 24.11.2021 e dell’1.2.2022 nella parte in cui fissavano la decorrenza giuridica della nomina ad agente al 27.11.2021, anziché al 30.8.2020. Secondo la loro tesi, in mancanza delle disposizioni censurate sarebbero stati avviati al precedente corso di formazione, con nomina anticipata.
Gli stessi hanno chiesto l’annullamento in parte qua, il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 2058 c.c., e in via preliminare la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 135/2018 e dell’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. e con il principio del legittimo affidamento. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, ha eccepito il difetto di competenza territoriale e contestato nel merito le censure.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di competenza territoriale. La lesione dedotta incide sulla posizione giuridica individuale nell’ambito del rapporto di pubblico impiego e riguarda ricorrenti assegnati a sedi di servizio nella Regione Emilia-Romagna. Trova quindi applicazione l’art. 13, comma 2, c.p.a., che radica la competenza nel tribunale ove è situata la sede di servizio.
Nel merito, il nodo centrale è stato individuato nella mancata partecipazione dei ricorrenti al precedente corso di formazione e nella loro partecipazione al successivo. L’ordinario assetto ordinamentale, non contestato, prevede per i neo-agenti in prova, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 335/1982, una decorrenza giuridica della qualifica ancorata alla conclusione del corso di addestramento effettivamente frequentato.
Il legislatore, con l’art. 260-bis, è intervenuto a fini deflattivi per definire i contenziosi insorti. La norma ha autorizzato l’assunzione degli idonei con riserva, ampliando lo scorrimento della graduatoria, ma non ha introdotto deroghe all’assetto ordinamentale né ha previsto alcuna espressa retrodatazione della nomina. La decorrenza giuridica resta pertanto ancorata al corso effettivamente frequentato, non potendo riferirsi a un corso al quale i ricorrenti non hanno partecipato.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, n. 13591 del 2022 e n. 3983 del 2024, che ha escluso profili di illegittimità costituzionale. L’intervento legislativo ha consentito ai ricorrenti di ottenere il bene della vita ambito, non ha carattere retroattivo in senso proprio e la scelta di non disporre la retrodatazione rientra nel prudente apprezzamento del legislatore, anche a tutela dell’affidamento dei terzi che hanno assunto servizio prima.
Quanto alla domanda risarcitoria, è stata esclusa la configurabilità di una colpa dell’Amministrazione, che ha agito nel rispetto della normativa vigente. Le censure sono state respinte, unitamente alla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, per le ragioni già esposte. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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