Vincolo storico-artistico parziale legittimo se funzionale alla tutela (TAR Umbria n. 220 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estensione del vincolo storico-artistico a parti di un complesso immobiliare unitario che non presentino caratteri di interesse si giustifica solo in quanto sia funzionale ad assicurare in concreto la tutela delle parti che quell’interesse rivestano direttamente. L’orientamento secondo cui i palazzi storici devono presumersi vincolati nel loro insieme opera quale criterio interpretativo dell’estensione del vincolo, in assenza di un chiaro riferimento catastale o descrittivo, ma non costituisce parametro di legittimità dell’esercizio del potere. La proporzionalità del vincolo va valutata in relazione alla sua idoneità e necessità per la tutela dell’interesse pubblico, prescindendo dalla ponderazione con l’interesse economico del proprietario, anche quando questi richieda un’estensione maggiore del vincolo. La graffatura catastale non prova una pertinenza civilistica né limita i poteri di tutela.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel centro storico di Perugia, già sede di un istituto di credito, in ultimo parzialmente vincolato come bene di interesse storico-artistico con decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Umbria n. 152/2024, in applicazione degli artt. 10, 12 e 13 d.lgs. 42/2004.

Avverso quel decreto la società aveva proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 42/2004, chiedendo che il vincolo fosse esteso all’intero immobile. Il Ministero ha respinto l’istanza con decreto n. 68 del 5.2.2025, confermando il vincolo parziale. La società impugna tale conferma davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione degli artt. 10 comma 3, 13 e 60 e ss. d.lgs. 42/2004, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere per sproporzione. L’interesse sotteso è quello di evitare che il diritto di prelazione statale si eserciti solo su parte dell’immobile e di non sopportare i condizionamenti della riqualificazione derivanti dalla compresenza di parti vincolate e non vincolate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dall’esatto perimetro del potere esercitato. L’estensione del vincolo su parte dell’immobile è conseguenza della verifica dell’interesse culturale ex artt. 12, commi 2 ss., e 13 d.lgs. 42/2004, che ha confermato la sussistenza dell’interesse solo su una porzione di quanto, in forza della presunzione temporanea degli artt. 10 e 12, comma 1, d.lgs. 42/2004, doveva in precedenza ritenersi vincolato. L’oggetto del vincolo è focalizzato sugli ambienti decorati, con dipinti e tempere settecenteschi, e sulle parti marginali prive di elementi artistici necessarie a considerare la particella catastale per intero.

Quanto al dedotto travisamento, il Collegio osserva che la convinzione espressa dal Comitato di settore — secondo cui l’immobile era già interamente vincolato — si riferiva alla sola particella catastale ricompresa nel provvedimento, i cui altri subalterni erano stati a loro volta tutelati, e non era in alcun modo riferibile alla particella graffata. La censura non coglie dunque il senso della motivazione del diniego.

Il passaggio centrale riguarda la proporzionalità. L’estensione del vincolo è legittima solo se funzionale ad assicurare in concreto la tutela delle parti che rivestono direttamente interesse culturale. In mancanza di tale funzionalità conservativa, l’ampliamento a estese porzioni prive di pregio intrinseco integrerebbe essa stessa una decisione sospetta di violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente non allega l’omogeneità architettonica o decorativa tra parte vincolata e parte non vincolata, né l’esistenza di un interesse storico-artistico diffuso sull’intero immobile.

Il Collegio chiarisce poi la portata dell’orientamento sui palazzi storici, richiamando Cons. Stato, VI, n. 3624/2016 e n. 1942/2015. Quel principio — secondo cui i palazzi storici devono presumersi vincolati nel loro insieme — va inteso come criterio interpretativo dell’estensione del vincolo in assenza di un chiaro riferimento catastale o descrittivo, e non può trasformarsi in parametro di legittimità dell’esercizio del potere. Ne deriva che, nel caso concreto, l’indirizzo ministeriale volto a evitare vincoli parziali non trova il proprio presupposto.

Infine, le valutazioni economiche del proprietario non possono condizionare l’imposizione del vincolo: la proporzionalità si misura sull’idoneità e necessità rispetto all’interesse pubblico alla tutela, anche quando l’interesse economico si sia concretizzato nel richiedere un’estensione maggiore. La graffatura catastale, dal canto suo, ha rilevanza catastale e fiscale, non prova una pertinenza civilistica e non limita i poteri di tutela. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità di alcuni aspetti delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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