Esame avvocato, sospensione impropria per questione di legittimità costituzionale (TAR Lombardia n. 4065 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, dinanzi a una questione di legittimità costituzionale già dichiarata rilevante e non manifestamente infondata in un giudizio concernente una questione di diritto analoga, deve valutare la sospensione impropria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Tale sospensione va adottata previo contraddittorio, assegnando alle parti un termine per presentare memorie e per valutare la possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale, anche alla luce delle nuove norme integrative che ammettono l’intervento nel giudizio incidentale di soggetti parti in un diverso giudizio ma portatori di interessi analoghi o connessi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, che aveva valutato insufficiente il suo elaborato scritto, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali. Nelle more del giudizio, il Tribunale, in un diverso procedimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 della legge n. 18/2024, nella parte in cui differiscono l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione oggetto del presente giudizio è analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale. Pertanto, deve valutare la sospensione impropria del processo, che consente di evitare decisioni contrastanti e di attendere la pronuncia del Giudice delle leggi.
Secondo i principi espressi dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2024, la sospensione impropria deve essere disposta previo contraddittorio. Il giudice deve quindi assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla prospettata sospensione e per valutare se chiedere di interloquire davanti alla Corte costituzionale.
Il Tribunale sottolinea che le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale ammettono l’intervento anche di soggetti che sono parti in un diverso giudizio, purché portatori di interessi analoghi o connessi alla questione di legittimità costituzionale sollevata. Ciò rende ancora più necessario garantire alle parti la possibilità di interloquire.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale assegna alle parti il termine di venti giorni per presentare memorie e riserva la decisione sulla sospensione alla scadenza del termine.
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Nota della Redazione
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