Ottemperanza al giudicato Carta docente commissario ad acta Capo di Gabinetto (TAR Lombardia n. 808 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie la domanda quando il titolo sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 devono ritenersi soddisfatte anche quando l’amministrazione sia rimasta inerte. Il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, con termine per l’ottemperanza decorrente dalla comunicazione della sentenza, e, ove affidato a un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non dà luogo a compenso.

Il Fatto

Con ricorso notificato il 5 agosto 2025 la ricorrente ha adito il TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 441 del 19 dicembre 2024. Quel giudice aveva accertato il diritto della docente all’attribuzione della Carta del docente in misura di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.

La sentenza, notificata in forma esecutiva il 17 febbraio 2025 e non appellata, era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Il Ministero è rimasto inerte, omettendo di versare le somme nonostante il decorso del termine di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione nel termine di trenta giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato muovendo dal dato documentale del passaggio in giudicato del titolo esecutivo, attestato dalla cancelleria. Ha verificato la sussistenza delle condizioni processuali dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il percorso argomentativo si fonda su due accertamenti. Il primo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro. Il secondo è la non contestazione, in giudizio, dell’inerzia dell’amministrazione.

Su queste basi il Tribunale ha accolto il ricorso e condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente decisione, in luogo dei trenta giorni richiesti dalla parte.

Quanto all’ipotesi di persistente inadempimento, il giudice ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare il concreto esercizio dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente al pagamento degli emolumenti della Carta del docente. Ha inoltre previsto il ricorso, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Nessun provvedimento sul contributo unificato, stante la dichiarazione di esenzione prodotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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