Sei scatti stipendiali nel TFS degli appartenenti alla Polizia di Stato (TAR Umbria n. 9 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale della Polizia di Stato anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al versamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico e non incide sul trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sulle maggiorazioni del TFS dovute per effetto del beneficio maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile, lamentano che l’INPS abbia liquidato il trattamento di fine servizio senza computare nella base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Le istanze stragiudiziali proposte da ciascuno sono state riscontrate dall’Istituto con comunicazioni di contenuto identico, recanti il diniego del beneficio.
I ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, previo annullamento delle note di diniego, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze con gli accessori di legge. L’Istituto eccepisce il difetto di legittimazione passiva, il difetto di integrità del contraddittorio, la prescrizione quinquennale e, nel merito, la non spettanza del beneficio per difetto dei requisiti, delle qualifiche e per l’avvenuto pagamento a domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, con la conseguenza che la controversia va instaurata esclusivamente nei suoi confronti: cadono, quindi, sia il difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione dell’amministrazione datrice di lavoro, sia la carenza di legittimazione passiva dell’INPS.
Quanto a uno dei ricorrenti, la pretesa relativa alla rideterminazione del TFS risulta soddisfatta in corso di causa. Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale, ma accoglie la domanda sugli accessori del credito: dal prospetto di riliquidazione non è evincibile il calcolo degli interessi, affermati solo verbalmente in udienza dalla difesa dell’Ente. Sui maggioramenti trova applicazione il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Per gli altri ricorrenti l’interesse alla decisione permane, poiché l’INPS si è limitato a riferire la futura applicazione del beneficio senza assumere alcun espresso impegno e ha insistito nelle proprie difese. L’eccezione di prescrizione è infondata: il termine quinquennale dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre non dal collocamento a riposo, ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, che nel caso di specie non è stato ancora emesso.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa del beneficio, originariamente previsto per la sola Polizia di Stato anche in caso di cessazione a domanda e poi esteso alle forze di polizia a ordinamento militare. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 ha lasciato ferma l’applicazione dell’art. 6-bis, già abrogato, con ambito soggettivo più ampio. I ricorrenti hanno dimostrato il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio e delle qualifiche richieste.
Non è ostativa la cessazione a domanda: l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo dei sei scatti ai fini pensionistici, non del TFS, e il beneficio resta a carico della fiscalità generale. Né sussiste decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno, non qualificato come perentorio. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione e al pagamento degli interessi legali dalla scadenza del termine per la seconda rata.
Nota della Redazione
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