PEF TARI validati dall’ente d’ambito non impugnabili in via autonoma (TAR Umbria n. 7 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui l’ente territorialmente competente valida i PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani hanno natura meramente endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili. Nel procedimento tariffario delineato dall’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, la validazione costituisce un momento interno di un procedimento bifasico destinato a concludersi con l’approvazione dell’ARERA, unico atto idoneo a produrre effetti lesivi nei confronti del gestore. L’efficacia provvisoria delle tariffe validate a livello locale, applicabili fino all’approvazione dell’Autorità, è effetto fisiologico del sistema e non determina l’immediata impugnabilità della validazione. La verifica demandata all’ARERA non si esaurisce in un controllo formale, ma integra una valutazione di merito sulla coerenza regolatoria e sull’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Il Fatto
Le ricorrenti, società operanti nel ciclo integrato dei rifiuti nel sub ambito 2 della Regione Umbria, hanno impugnato la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 2 del 16 aprile 2024, recante la validazione dei PEF TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei Comuni del sub ambito, elaborati secondo il metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.
Le ricorrenti hanno dedotto la mancata partecipazione del gestore al procedimento, il mancato riconoscimento di componenti di costo, l’applicazione penalizzante dei fattori di sharing, l’omesso conguaglio dell’inflazione “I23” e l’illegittima decurtazione di voci di costo. L’AURI, costituitasi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per essere lo stesso rivolto contro atti meramente endoprocedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare. La questione riguarda la struttura del procedimento di definizione tariffaria delineato dall’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, che assegna al gestore la predisposizione del PEF, all’ente territorialmente competente la validazione dei dati e all’ARERA l’approvazione finale.
Il Tribunale richiama la propria precedente sentenza n. 141 del 2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 9788 del 2024, che l’ha integralmente confermata. In quella sede è stato riconosciuto il carattere bifasico del procedimento, con valorizzazione del ruolo nevralgico dell’ARERA, cui spetta una verifica di coerenza regolatoria sull’intero PEF e non una passiva ricezione dei costi esposti.
Ne deriva che la contestazione delle modalità di validazione finisce per investire proprio l’oggetto della valutazione riservata all’Autorità. L’efficacia provvisoria delle tariffe validate, applicabili fino all’approvazione, è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario. Né rileva il dedotto ritardo dell’ARERA nell’approvazione: si tratterebbe di un’evenienza patologica, fronteggiabile con i rimedi contro il silenzio inadempimento.
Il Collegio esamina poi le difese delle ricorrenti fondate sulla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif e sull’art. 7.11 del MTR-3, che attribuisce efficacia definitiva alle decisioni dell’ente su determinati parametri. La disciplina è applicabile al solo MTR-3 e non incide sul MTR-2. In ogni caso, la responsabilizzazione dell’ente non può condurre alla parcellizzazione della decisione sul PEF, atto unitario destinato ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
I precedenti richiamati dalle ricorrenti non infirmano tali conclusioni, trattandosi in più casi di pronunce antecedenti alla sentenza n. 9788 del 2024 o rese senza affrontare l’ammissibilità. L’ordinanza della Corte costituzionale n. 59 del 2025 si limita a ritenere non implausibile la motivazione del rimettente. Il ricorso è quindi inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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