Sospensione cautelare negata per mancanza di pregiudizio grave e irreparabile (TAR Lombardia n. 665 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, l’accertamento del pregiudizio grave e irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm. non può prescindere dalla valutazione delle conseguenze concrete della lesione dedotta, con la conseguenza che l’istanza va respinta ove la parte ricorrente non dimostri l’attualità del danno, essendo quest’ultimo scongiurato dalla disponibilità di una struttura alternativa idonea a garantire la continuità dell’attività. La verifica della sussistenza del fumus boni iuris e delle esigenze cautelari è autonoma rispetto alle questioni di rito, la cui delibazione può essere riservata alla sede di merito.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica ha impugnato la deliberazione comunale con cui l’amministrazione ha stabilito di esercitare la revoca e il diritto di recesso dalla convenzione per l’utilizzo della palestra comunale, nonché il successivo provvedimento con cui il responsabile dell’area tecnica ha comunicato l’esercizio del recesso con efficacia dal 1 giugno 2026. La ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo che l’interruzione delle attività sportive avrebbe compromesso la programmazione della stagione sportiva 2026/2027. Il Comune si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente riservato alla sede di merito l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che tale questione non sia suscettibile di delibazione in sede cautelare. Il Collegio ha quindi concentrato la propria valutazione sulla sussistenza del requisito del periculum in mora, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.
Ad avviso del Tribunale, il pregiudizio lamentato dalla ricorrente – consistente nell’interruzione delle attività sportive e nella compromissione della programmazione della stagione 2026/2027 – non può ritenersi sussistente alla luce della documentazione prodotta dalla difesa dell’amministrazione resistente. Tale documentazione ha dimostrato, senza che la ricorrente lo contestasse, la conclusione di un accordo per l’utilizzazione della palestra di un Comune limitrofo, circostanza che esclude l’attualità del danno dedotto.
La disponibilità di una struttura alternativa idonea a garantire la continuità dell’attività sportiva priva di fondamento la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile, rendendo la situazione cautelare non meritevole di tutela. Per queste ragioni il Collegio ha respinto la domanda di sospensione, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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