Porto di fucile per tiro a volo e consumo abituale di alcolici: il diniego del Questore resiste al sindacato giurisdizionale (TAR Puglia n. 1024 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, il consumo abituale di sostanze alcoliche, ancorché non integrante una condizione di alcolismo cronico, costituisce elemento legittimamente valutabile dall’autorità di pubblica sicurezza ai fini del diniego del titolo. Il provvedimento negativo risponde all’esigenza di tutela anticipata della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone e si fonda su una valutazione di natura prognostica circa l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi. La valutazione discrezionale dell’amministrazione, se supportata da adeguata istruttoria e congrua motivazione, è immune da vizi di eccesso di potere e resiste al sindacato del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva richiesto al Questore il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. L’amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego sulla base di una nota del SERG del 17 febbraio 2021, che segnalava il richiedente come consumatore abituale di sostanze alcoliche, e aveva successivamente adottato il decreto di rigetto. Avverso tale provvedimento, l’interessato aveva proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto con il decreto impugnato in primo grado. Il ricorrente ha quindi adito il TAR, deducendo violazione dell’art. 34 TULPS e vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso per la comunanza delle questioni. Il ricorrente sosteneva l’insussistenza dei presupposti del diniego, producendo una relazione medica dalla quale emergeva la mancata assunzione di alcolici nel periodo marzo-giugno 2021 e l’assenza di alterazioni cliniche riconducibili a un consumo cronico. Il Collegio ha tuttavia osservato che la fattispecie in esame non è riconducibile all’alcolismo cronico, ma al diverso e meno grave fenomeno del consumo abituale di sostanze alcoliche, che costituisce comunque autonomo presupposto per il diniego del titolo.
Dalla documentazione in atti è emerso che, tra marzo 2019 e febbraio 2021, il soggetto era risultato positivo all’esame dell’ETG (etilglucuronide) in 34 occasioni su 77 prelievi. La reiterazione degli episodi di abuso, protrattasi per un arco temporale significativo, ha indotto il Collegio a ritenere evidente la sussistenza della condizione di consumatore abituale. Tale dato fattuale ha fondato il convincimento che i provvedimenti impugnati fossero supportati da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione.
La Corte ha quindi chiarito la natura della valutazione demandata all’autorità di pubblica sicurezza: si tratta di una valutazione di natura prognostica circa l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi, preordinata a tutelare in via anticipata la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone. Tale valutazione discrezionale, esercitata nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 34 e seguenti del TULPS, è stata ritenuta coerente e immune dai vizi denunciati, poiché basata su un quadro indiziario oggettivo e ripetuto nel tempo.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con declaratoria di compensazione delle spese di lite per ragioni equitative. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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