Silenzio sull’istanza di conferma dei nulla osta e sopravvenuta revoca (TAR Veneto n. 1485 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio dell’Amministrazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la notificazione del ricorso, l’Amministrazione concluda il procedimento con un provvedimento espresso, ancorché di contenuto sfavorevole al ricorrente. L’adozione del provvedimento sopravvenuto fa venir meno la situazione di inerzia che costituisce l’oggetto dell’azione, con la conseguenza che l’interesse del ricorrente si sposta sulla contestazione del nuovo atto mediante gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, ha adito il TAR ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando il silenzio della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza di conferma di due nulla osta al lavoro subordinato, rilasciati il 1° febbraio 2024 per l’assunzione di due lavoratori stranieri e sospesi, quanto all’efficacia, per effetto dell’art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, fino a nuova conferma e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Decorso tale termine, il ricorrente ha chiesto per PEC la conferma dei titoli. Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso e depositando documentazione da cui emergeva che il procedimento di revoca dei nulla osta era stato avviato già prima della proposizione del ricorso, in ragione di criticità rilevate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla capacità reddituale dell’impresa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sottoposto alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile improcedibilità del ricorso per la sopravvenienza dei provvedimenti di revoca. La causa è quindi passata in decisione.

Il Tribunale ha rilevato che l’azione proposta mira all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e all’ottenimento di una pronuncia sull’obbligo di provvedere. Successivamente alla notificazione del ricorso, lo Sportello Unico ha concluso il procedimento concernente i nulla osta mediante l’adozione dei provvedimenti di revoca.

Tali provvedimenti, ancorché di contenuto sfavorevole al ricorrente, hanno determinato il venir meno della situazione di inerzia dell’Amministrazione. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la possibilità per l’interessato di contestare i provvedimenti sopravvenuti mediante gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale.

Il Collegio, stante la definizione in rito del giudizio, ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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