L’abuso da sfruttamento nel teleriscaldamento e l’irrilevanza del legittimo affidamento (TAR Lazio n. 11455 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’abuso di posizione dominante “da sfruttamento” di cui all’art. 3, lett. a), legge n. 287/1990 la condotta dell’operatore dominante nella fornitura di un servizio di pubblica utilità che, pur applicando una formula tariffaria (c.d. “costo evitato”) di per sé legittima e diffusa, ometta di introdurre meccanismi correttivi quando l’andamento del mercato renda il prezzo ingiustificatamente gravoso e privo di ragionevole relazione con i costi effettivi di produzione. La valutazione della eccessività del prezzo richiede un duplice accertamento: l’esistenza di una sproporzione significativa tra prezzo e costi, e la natura iniqua del prezzo, in assoluto o comparativamente. Il legittimo affidamento sulla liceità della formula tariffaria e l’assenza di intento anticonconcorrenziale – avendo l’abuso natura oggettiva – non escludono la configurabilità della violazione.
Il Fatto
Con provvedimento del 26 novembre 2024, l’AGCM ha sanzionato la società per aver applicato, nel corso del 2022, prezzi ingiustificatamente gravosi agli utenti della rete di teleriscaldamento nel Comune di Ferrara. La società, operatore dominante nel mercato, aveva determinato il prezzo del calore con la formula del “costo evitato”, indicizzandolo all’andamento del prezzo del gas naturale, nonostante quest’ultimo contribuisse in misura minoritaria alla generazione del calore, alimentata prevalentemente da fonti geotermiche e da termovalorizzazione dei rifiuti. L’impennata delle quotazioni del gas del 2021-2022 aveva così prodotto un incremento tariffario sproporzionato rispetto ai costi sostenuti. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo la legittimità della formula tariffaria, l’eccessività e la contraddittorietà dell’analisi economica e l’erronea quantificazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che la verifica dell’eccessività del prezzo, secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia (causa C-27/76 United Brands; causa C-177/16 AKKA/LAA) e del Consiglio di Stato (n. 1832/2020; n. 2967/2024), richiede un accertamento in due fasi: la sussistenza di una divergenza significativa tra prezzo praticato e prezzo di riferimento, e la conseguente valutazione del carattere iniquo del prezzo, in assoluto o in comparazione con i prodotti concorrenti.
Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ha escluso la rilevanza del contesto normativo e del legittimo affidamento. L’ARERA, pur riconoscendo la diffusione del metodo del “costo evitato”, aveva evidenziato il rischio di extraprofitti per le reti, come quella di Ferrara, che utilizzano fonti alternative al gas. La criticità, nota a un operatore qualificato, era stata peraltro segnalata anche nella Indagine conoscitiva IC46. In ogni caso, la conformità della condotta ad altre normative non ne esclude il carattere abusivo ai sensi della disciplina antitrust.
Il Collegio ha poi giudicato condivisibile la valutazione dell’AGCM sulle misure correttive adottate dalla società, in particolare sulla tariffa “GEO”. Dalla documentazione istruttoria emergeva che la fissazione di tale componente tariffaria, pur producendo benefici immediati per gli utenti, era funzionale a garantire alla società rilevanti vantaggi prospettici, quali l’allungamento della concessione e la stabilizzazione di elevati margini, configurandosi come misura solo “palliativa”, inidonea a rimuovere il carattere abusivo della condotta.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che l’analisi dell’Autorità, articolata attraverso molteplici metodologie basate sul confronto tra rendimenti del capitale e sul metodo cost-plus, avesse correttamente dimostrato l’eccessività e l’iniquità dei prezzi, risultando i valori riscontrati – RONA pari a oltre il quadruplo del WACC, surplus dei ricavi superiore al 45% e mark-up oltre il 200% – indici univoci e significativi. Ha inoltre escluso la deducibilità dei costi per contratti di copertura finanziaria, strumenti di gestione del rischio non intrinsecamente connessi all’erogazione del servizio.
Infine, il Collegio ha ritenuto congrua la sanzione irrogata, correttamente determinata applicando una riduzione del 10% per le misure di mitigazione, senza che potessero configurarsi ulteriori attenuanti, atteso il carattere “sbilanciato” della negoziazione con il Comune e la riconosciuta gravità della condotta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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