Adesione al payback ridotto e improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 10064 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione delle controversie relative al payback per i dispositivi medici per le annualità 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, con il versamento della quota ridotta del 25% degli importi, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale, conseguenti all’integrale versamento, fanno venir meno l’interesse alla decisione del gravame, originariamente diretto all’annullamento dei provvedimenti impositivi. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone invece l’accertamento del versamento da parte della Regione, che va effettuato con le forme e le modalità previste dalla legge, non potendo essere supplito dal giudice.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Abruzzo, in attuazione della normativa sul c.d. payback, ha accertato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e ha conseguentemente richiesto alle aziende il ripiano dell’eccedenza. La società ha contestato sia i singoli provvedimenti regionali e ministeriali, sia la legittimità della normativa primaria che disciplina il meccanismo.
Nelle more del giudizio, la società ha aderito alla definizione agevolata introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando la quota del 25% dell’importo originariamente addebitato e chiedendo al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione.
Il Collegio ha rilevato che non ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché questa richiede l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione, da effettuarsi con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR. Nel caso di specie, la Regione non aveva depositato tale documentazione.
Tuttavia, quanto dedotto e prodotto dalla società ricorrente è stato ritenuto comunque idoneo a far venir meno il potere del giudice di pronunciarsi sul merito. L’adesione al meccanismo di definizione, infatti, consente il conseguimento di un bene della vita – l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento in misura ridotta – diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso, ossia l’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento.
Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione delle peculiarità della fattispecie e dell’intervento normativo sopravvenuto che ha rimodulato l’assetto degli interessi.
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Nota della Redazione
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