Ottemperanza al giudicato parziale non esclude la condanna del Ministero (TAR Veneto n. 1317 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non integrale esecuzione del giudicato impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza. L’adempimento tardivo del solo importo capitale, avvenuto dopo la proposizione del ricorso, non soddisfa l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso, restando dovuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ordina l’esecuzione esatta ed integrale entro il termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il principio di soccombenza non è assoluto e consente la compensazione parziale delle spese quando l’adempimento, seppur tardivo, manifesti un comportamento conciliativo dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Venezia, l’accertamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, compenso accessorio previsto dal CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, per il periodo di servizio prestato a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La pronuncia ha condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.204,28, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Notificato in forma esecutiva il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito eccependo l’avvenuto pagamento integrale delle spettanze. In camera di consiglio la difesa ha replicato che il versamento era intervenuto dopo il deposito del ricorso e aveva coperto solo la quota capitale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il perimetro dell’azione. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. ed è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Il Collegio rileva poi che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’azione.
Sul piano sostanziale, dai documenti prodotti dal Ministero emerge che la pretesa è stata soddisfatta solo con riguardo al capitale, e per di più in data 26 marzo 2026, quindi successivamente alla proposizione del ricorso. È rimasta invece insoluta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Da qui la conclusione: la parziale esecuzione del giudicato impedisce la cessazione della materia del contendere e impone l’accoglimento del ricorso nei limiti precisati.
Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo la somma ancora dovuta. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di 60 giorni, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
In punto di spese, il Collegio richiama il principio secondo cui la soccombenza non è assoluta, potendo il giudice valutare ragioni di compensazione ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come affermato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824 del 2021. L’adempimento spontaneo, benché tardivo, della gran parte dell’importo giustifica la compensazione per metà; la residua metà, pari a € 400,00, è posta a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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