Ottemperanza al giudicato per la Carta docente: l’astreinte non spetta per il ritardo dovuto alla complessità procedimentale (TAR Lombardia n. 2487 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia una sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta elettronica del docente, purché sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata in presenza di “altre ragioni ostative”, autonomamente valutabili rispetto al limite della manifesta iniquità, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la serialità del contenzioso e la natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n. 611/2025 che dichiarava il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di complessivi euro 2.000,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 6 ottobre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni, con nomina sin da ora del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta richiamando il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative” alla condanna del debitore pubblico.
Nella specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente, che coinvolge più soggetti, tra cui gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, e in una fase finale affidata a strutture centralizzate. Il ritardo è stato altresì ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia e alla natura del beneficio, configurato come incentivo meramente eventuale e non quale mezzo di sostentamento del lavoratore, circostanza che riduce i presupposti per la misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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