Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: commissario ad acta e diniego astreinte (TAR Veneto n. 1316 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato sia stato notificato presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece negata quando la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrino le altre ragioni ostative che, secondo l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, giustificano il diniego della misura.
Il Fatto
La ricorrente, docente con servizio prestato a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con sentenza n. 824/2025 depositata il 27 ottobre 2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, con condanna del Ministero al pagamento di € 2.000,00 mediante il sistema della Carta.
Notificata la sentenza il 30 ottobre 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e attestatone il passaggio in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando l’inutile decorso del termine di 120 giorni e chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il TAR verifica che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi. Accerta inoltre l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la definitività del titolo, attestata dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Dalle allegazioni e dalle prove documentali il Collegio desume ragionevolmente l’inerzia dell’Amministrazione. Dichiara pertanto l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo dovuto.
Per il caso di perdurante inerzia viene nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e con l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire legittimo impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di condanna all’astreinte. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, proprie della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano, in concreto, il diniego. Rileva altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale, ragionevole causa del ritardo. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.