Requisiti esperienziali e integrazione piattaforme nelle gare PNRR (TAR Umbria n. 195 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento finanziate dal PNRR il requisito di capacità tecnica e professionale avente ad oggetto l’esecuzione di servizi analoghi va interpretato secondo un criterio di analogia e non di identità con le prestazioni poste a gara. La lex specialis può indicare i documenti di comprova in via esemplificativa, dovendosi ammettere la prova con ogni mezzo idoneo, in ossequio al favor partecipationis. L’integrazione con le piattaforme richiesta dal capitolato può costituire oggetto di valutazione premiale dell’offerta tecnica e non integra, di per sé, causa di esclusione. La diversità delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti non altera la par condicio quando la stessa è rimessa alla ponderazione della Commissione di gara.
Il Fatto
Una società affidava mediante procedura aperta la realizzazione di un sistema informativo e dei relativi servizi di manutenzione, assistenza, fornitura di fonia e arredi per la centrale operativa regionale. Il disciplinare prevedeva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica.
All’esito delle operazioni, una concorrente si aggiudicava il contratto con 67,80 punti; l’altra, collocatasi seconda con 57,49 punti, impugnava l’aggiudicazione deducendo l’illegittima ammissione della controinteressata per difetto del requisito esperienziale e la parzialità, condizionatezza e indeterminatezza dell’offerta, con impugnazione in via subordinata delle clausole del disciplinare e del capitolato. Respin ta l’istanza cautelare, la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha qualificato la commessa come ricadente nell’attuazione del PNRR, con conseguente applicazione del rito super-accelerato di cui all’art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021 e all’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022. Il riferimento legislativo a “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi” interventi finanziati con risorse del Piano evoca una relazione di strumentalità tra l’oggetto della gara e gli obiettivi del PNRR. La Centrale operativa in questione costituisce presupposto necessario di funzionamento delle strutture previste dalla misura 6.1.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 6.3 del disciplinare, in conformità all’art. 100, comma 11, del d. lgs. n. 36/2023, richiedeva l’esecuzione di almeno due contratti aventi ad oggetto servizi analoghi. Le commesse dichiarate dall’aggiudicataria, relative a servizi di connettività con le piattaforme e con le Centrali Operative, rientrano nel perimetro del “servizio analogo o similare”, senza che possa esigersi un rapporto di identità con l’oggetto della gara.
Il Collegio afferma che la documentazione prodotta è idonea ad attestare il possesso del requisito e che l’elencazione dei mezzi di prova contenuta nella lex specialis ha carattere esemplificativo. Diversamente opinando, la clausola sarebbe affetta da illegittimità per la sua portata escludente. Il requisito esperienziale va letto secondo il principio di massima partecipazione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui l’analogia va valutata considerando le prestazioni rese, la loro similitudine anche parziale, la funzione svolta e il settore di appartenenza.
Anche il secondo motivo è respinto. L’art. 9.25 del Capitolato richiedeva lo sviluppo delle integrazioni tramite il Digital Integration HUB regionale, qualora non fossero già previste integrazioni dirette. L’art. 12.3 escludeva che l’aggiudicatario dovesse farsi carico dell’ingaggio dei fornitori dei sistemi esterni. L’offerta dell’aggiudicataria, quindi, non è condizionata né parziale: le soluzioni di integrazione costituivano oggetto di valutazione premiale, e la ricorrente ha ottenuto sul punto un punteggio superiore. La censura avverso il capitolato è respinta perché le prescrizioni, lungi dall’alterare la par condicio, perseguono una finalità pro-concorrenziale.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e compensazione nei confronti delle amministrazioni statali costituite.
Nota della Redazione
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