Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello per autorizzazione non impugnabile (Cons. Stato n. 6800 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiungere, nel corso del giudizio di appello, di un provvedimento autorizzativo favorevole alla parte privata, non impugnato dalle altre parti e non più annullabile in autotutela, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione. Ne consegue che il ricorso di primo grado diviene improcedibile e la sentenza appellata va riformata in rito. La declaratoria di improcedibilità presuppone che una eventuale decisione sfavorevole non sia opponibile alla parte e non giustifichi l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio del titolo medio tempore conseguito. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese in presenza di una vicenda connotata da peculiarità.

Il Fatto

Alcune società operanti nel settore degli impianti di accumulo elettrochimico impugnavano davanti al TAR Basilicata gli atti relativi alla realizzazione di un impianto nel territorio di un comune lucano, censurando in particolare la legittimità del vincolo paesaggistico. Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva il ricorso con la sentenza n. 69/2023. Avverso tale pronuncia proponevano appello la Regione Basilicata, il Comune interessato e le società, con appello incidentale.

Nelle more del giudizio, una delle società appellanti conseguiva dal Ministero competente un decreto autorizzativo per la realizzazione dell’impianto. Il provvedimento non veniva impugnato dalla Regione, dal Comune né dal Ministero della Cultura. Alla data in cui le cause riunite venivano trattenute in decisione erano già decorsi i termini per un eventuale annullamento in autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dispone preliminarmente la riunione dei due giudizi di appello, avendo entrambi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza di primo grado.

La Sezione rileva che, con decreto ministeriale sopravvenuto, la società ha ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di impianti di energia. Tale decreto non risulta impugnato dalle amministrazioni che pure avevano contestato la legittimità del vincolo. Inoltre, alla data della decisione, sono decorsi i termini per l’annullamento d’ufficio.

Da qui la conseguenza processuale: la società non ha più interesse alla decisione sull’appello e sul ricorso di primo grado. Una pronuncia ad essa sfavorevole, infatti, non le sarebbe opponibile e non giustificherebbe l’esercizio del potere di autotutela sul titolo conseguito.

In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Quanto alle spese di verificazione, la Corte liquida l’importo complessivo secondo la notula del verificatore, rilevando che la somma si riferisce al lavoro svolto cumulativamente in più ricorsi. I due giudizi riuniti equivalgono a un unico ricorso ai fini della liquidazione. L’importo dovuto per ciascuna causa va posto a carico della parte privata, tenuto conto che la verificazione ha evidenziato l’infondatezza delle censure sulla legittimità del vincolo paesaggistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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