Nessun riallineamento dell’anzianità giuridica nei rapporti esauriti (Cons. Stato n. 6803 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale spiegano efficacia retroattiva entro il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano, nel pubblico impiego, gli atti di inquadramento consolidatisi per decorso del termine decadenziale di impugnazione. La circostanza che il rapporto di impiego sia ancora in corso non esclude il carattere definitivo delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto, poiché anche nei rapporti di durata singoli provvedimenti amministrativi possono consolidarsi e divenire insensibili alle successive declaratorie di illegittimità costituzionale. Il giudice comune non può procedere alla disapplicazione della norma primaria dichiarata incostituzionale, essendo il sindacato accentrato riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale; il divieto opera anche quando la disposizione continui a regolare i rapporti ormai esauriti.
Il Fatto
L’appellante, appartenente alla Polizia di Stato, è stato promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza dalla data dei fatti posti a fondamento della promozione. Con la sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2020 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevedeva il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari a quella conseguita dal personale all’esito delle successive procedure concorsuali o selettive.
Indetto un concorso interno per la copertura di posti di vice ispettore, il dipendente ha presentato domanda dichiarando la qualifica e la decorrenza risultanti dallo stato matricolare. Non collocatosi in posizione utile, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 335 del 1982 come risultante dalla pronuncia della Consulta. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso per il consolidamento delle posizioni di ruolo. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura i criteri che regolano gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento, sostenendo che un rapporto di impiego ancora in atto non potrebbe restare insensibile alla dichiarazione di incostituzionalità, pena la violazione degli art. 97, comma 2, Cost. e art. 36, comma 1, Cost. Il motivo è infondato.
Il Consiglio di Stato richiama il combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’interpretazione che ne offre la stessa giurisprudenza costituzionale: l’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti. In tale categoria rientrano, nel pubblico impiego, gli atti di inquadramento consolidatisi per decorso del termine decadenziale di impugnazione.
Il Collegio chiarisce che la perdurante attualità del rapporto di impiego non esclude il carattere definitivo delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto. Nei rapporti di durata singoli provvedimenti amministrativi possono consolidarsi definitivamente e divenire insensibili alle successive declaratorie di illegittimità costituzionale. Diversamente opinando, ogni procedura selettiva consentirebbe di rimettere indirettamente in discussione atti ormai inoppugnabili, eludendo il regime decadenziale dell’azione di annullamento.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che l’appellante non abbia impugnato tempestivamente l’aggiornamento del ruolo né il bando laddove contenente previsioni pregiudizievoli. Mediante l’impugnazione della graduatoria l’appellante mira a conseguire il medesimo risultato sostanziale ottenibile solo con la tempestiva contestazione degli atti di inquadramento: il consolidamento della posizione di ruolo costituisce limite invalicabile all’applicazione retroattiva della sentenza costituzionale.
Il secondo motivo deduce l’omesso esercizio del potere di disapplicazione. Anche tale censura è infondata. Il sistema di giustizia costituzionale delineato dalla Costituzione, fondato sul sindacato accentrato, esclude che il giudice comune possa disapplicare norme di legge o atti aventi forza di legge ritenuti costituzionalmente illegittimi, essendo riservata in via esclusiva alla Corte costituzionale la declaratoria di incostituzionalità delle norme primarie.
Tale principio opera anche quando la disposizione sia già stata dichiarata illegittima ma continui a regolare i rapporti esauriti, in ragione dei limiti dell’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento. L’appello è respinto; le spese di lite del grado sono compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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