Payback dispositivi medici: cessata materia e giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 273 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, l’integrale versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento del versamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina ex lege la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Quando il pagamento tempestivo sia provato dalla sola documentazione di parte, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in parte qua. Le controversie sugli atti regionali applicativi del ripiano spettano al giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6 ottobre 2022 sulle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali. Ha censurato anche l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, che ha definito i tetti regionali nella misura del 4,4 per cento per le medesime annualità.
Con numerosi ricorsi per motivi aggiunti la società ha gravato i provvedimenti con cui le Regioni e le Province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano, individuando gli importi dovuti. Ha poi censurato gli atti introduttivi anche in relazione all’art. 8 del d.l. n. 34 del 2023. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118 dell’8 agosto 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. La prima ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estendeva a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48 per cento della quota, con caducazione delle procedure e dei termini dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34 del 2023. La seconda ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nel bilanciamento operato dal legislatore.
Su queste basi il Collegio esamina la disciplina sopravvenuta. L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali.
Decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano il versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Nel caso di specie alcune Amministrazioni hanno dichiarato la cessazione; per altre la ricorrente ha depositato ricevute di pagamento.
Il Collegio distingue due ipotesi. Quando sussiste l’accertamento regionale, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Quando manca la declaratoria formale ma la parte ha provato il pagamento tempestivo, il ricorso è improcedibile in parte qua, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alle sole Regioni documentate.
Per le Amministrazioni residue il ricorso va deciso nel merito e respinto, in adesione ai precedenti della stessa Sezione. I motivi aggiunti avverso gli atti regionali applicativi sono inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato. I motivi aggiunti sulle questioni relative all’art. 8 d.l. n. 34 del 2023 sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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