Proroga decennale illegittima oltre quindici anni dalla concessione idrocarburi (TAR Emilia-Romagna n. 1081 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga decennale della concessione di coltivazione di idrocarburi, prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 625/1996, è subordinata alla circostanza che siano decorsi quindici anni dal conferimento della concessione. Tale condizione, una volta verificatasi e superata, non può essere rivalutata in occasione di istanze successive, essendosi la relativa fattispecie ampiamente esaurita. Ne consegue che le precedenti proroghe ottenute dal concessionario, ancorché concesse in vigenza di regimi normativi diversi, assumono rilievo ai fini della verifica dei presupposti per l’ulteriore proroga, non potendo il concessionario beneficiare della proroga decennale ogni qualvolta la concessione sia ormai ultraventennale. La partecipazione procedimentale, ivi incluso il c.d. preavviso di diniego, va interpretata in chiave sostanziale e non formalistica, dovendosi avere riguardo al conseguimento dello scopo partecipativo, che deve ritenersi soddisfatto in presenza di ampie interlocuzioni intervenute con l’Amministrazione. La motivazione in forma semplificata ex art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 è legittima quando l’atto espone le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, consentendo al destinatario la piena comprensione dell’iter logico seguito.
Il Fatto
La società, concessionaria per la coltivazione di idrocarburi denominata “Vetta”, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rigettato l’istanza di proroga decennale della concessione, presentata ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 625/1996. L’Amministrazione ha motivato il diniego evidenziando l’impossibilità per l’istante di beneficiare della proroga decennale, attesa la concessione vigente da lungo tempo e le precedenti numerose proroghe ottenute, spettando unicamente la proroga quinquennale. La ricorrente, premesso che la concessione scade il 28 aprile 2027, ha dedotto la violazione del preavviso di diniego, l’illegittimità del diniego per carenza dei presupposti e il difetto di motivazione e istruttoria. Costituiti i Ministeri resistenti, ha spiegato intervento il commissario ad acta in altri giudizi connessi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento del commissario ad acta, privo di legittimazione e interesse ad intervenire nel giudizio impugnatorio, non rivestendo né la posizione di interveniente ad opponendum né quella di controinteressato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato come la concessione “Vetta”, conferita con D.M. 28 aprile 1937 ai sensi del R.D. n. 1443/1927, abbia beneficiato di numerose proroghe: un rinnovo decennale, tre rinnovi rispettivamente per dieci, quindici e venti anni, nonché tre proroghe quinquennali concesse con D.M. 18 luglio 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 8, l. n. 9/1991, per complessivi quindici anni fino al 28 aprile 2027. Il Tribunale ha quindi smentito l’assunto della ricorrente di non aver mai richiesto tre distinte proroghe quinquennali.
Quanto al motivo incentrato sulla spettanza della proroga decennale, il Collegio ha evidenziato che l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 625/1996 richiede il decorso di quindici anni dal conferimento della concessione. Nella fattispecie, tale termine è ampiamente superato, essendosi la condizione per la proroga già esaurita. Il Tribunale ha inoltre ritenuto erronea la tesi della insensibilità della concessione alle normative sopravvenute, applicabili ai rapporti di lunga durata.
Il Collegio ha poi respinto il motivo relativo alla violazione del giusto procedimento, rilevando che il c.d. preavviso di diniego va interpretato in chiave sostanziale: le ampie interlocuzioni intervenute con l’Amministrazione rendevano la ricorrente pienamente edotta delle ragioni ostative, soddisfacendo le esigenze conoscitive sottese all’istituto. Infine, il Tribunale ha ritenuto legittima la motivazione in forma semplificata, avendo l’Amministrazione esposto compiutamente la normativa di riferimento e le ragioni del diniego, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.
Nota della Redazione
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