Clausola sociale e criteri ambientali: legittimo il punteggio al RTI (Cons. Stato n. 6642 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio premiale di gara che subordina l’attribuzione del punteggio al possesso del marchio “Made Green in Italy” è illegittimo, e va annullato in parte qua, se non considera sufficiente il possesso della certificazione di conformità rilasciata dal verificatore indipendente accreditato di cui all’art. 6 d.m. n. 56/2018. Ciò che rileva ai fini del punteggio è l’effettività del rispetto delle regole di categoria sull’impronta ambientale dei prodotti, che l’attestato di verifica è destinato a comprovare, restando il rilascio della licenza d’uso del logo funzionale alla sola valorizzazione commerciale dei prodotti. La clausola sociale non impone l’assorbimento del personale uscente quando il relativo fabbisogno non faccia capo all’aggiudicatario, ma al sub-appaltatore del servizio di logistica esterna, né può esserle attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente.

Il Fatto

Una società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di una procedura di gara per il servizio di lavanolo, contestando l’attribuzione del punteggio massimo in relazione al criterio premiante ambientale e la mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario per violazione della clausola sociale e per altri profili attinenti all’offerta economica e tecnica. Il TAR respingeva il ricorso.

La ricorrente proponeva appello principale, lamentando tra l’altro che l’aggiudicatario avesse conseguito il punteggio pur essendo privo, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, del marchio “Made Green in Italy”, ottenuto solo a procedura in corso. L’aggiudicatario proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il giudizio, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., è definito con sentenza in forma semplificata. Nel merito ritiene astrattamente fondato il motivo dell’appello principale, poiché il criterio premiale è formulato in modo univoco nel richiedere il possesso del marchio e il rilascio della licenza da parte del Gestore dello Schema ha carattere costitutivo del diritto d’uso del logo. La verifica tecnica positiva costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio della licenza.

Il Collegio accoglie tuttavia il ricorso incidentale dell’aggiudicatario, volto a contestare la clausola della lex specialis ove interpretabile nel senso del necessario possesso del marchio. Ciò che rileva è l’effettività dello svolgimento del servizio nel rispetto della politica ambientale, che l’attestato di verifica è finalizzato a certificare. L’esito positivo e certificato della verifica sarebbe stato sufficiente a giustificare l’attribuzione del punteggio, poiché l’utilizzo del logo inerisce alla sfera commerciale dell’impresa.

L’Allegato 1 del d.m. 9 dicembre 2020 sottende un riferimento alle certificazioni propedeutiche al rilascio della licenza. Se consente all’operatore di dimostrare il rispetto dei C.A.M. con mezzi alternativi, a fortiori tale facoltà si giustifica quando il concorrente comprovi i requisiti ambientali mediante certificazione di ente indipendente, nelle more del rilascio della licenza. L’art. 17.1 del Disciplinare va pertanto annullato in parte qua, con reiezione della censura principale sulla decurtazione del punteggio.

Quanto alla clausola sociale, essa impone all’aggiudicatario di assorbire il personale uscente prima di nuove assunzioni, ma non è pertinente quando il fabbisogno non fa capo all’aggiudicatario, bensì al sub-appaltatore della logistica esterna. Il Collegio richiama il proprio indirizzo secondo cui alla clausola non può attribuirsi un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Sez. III n. 7922 del 2021). Le sole due unità non riassorbite su ventinove dimostrano che la mancata assunzione discende da esigenze organizzative, non da intento elusivo.

Il Collegio ritiene infine non condivisibili le censure sull’offerta economica, sull’insostenibilità del costo della logistica esterna e sull’anomalia del costo della manodopera, nonché quelle sul punteggio del criterio ID19 e sull’esclusione per la campionatura. Per quest’ultima richiama la distinzione tra documentazione tecnica e campionatura, che non è parte integrante dell’offerta tecnica (cfr. Sez. III n. 4190 del 2015). Le spese del giudizio di appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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