Classificazione PGTU e divieto di occupazione commerciale del suolo pubblico (Cons. Stato n. 6637 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade urbane contenuta nel Piano Generale del Traffico Urbano, adottato ai sensi dell’art. 36 cod. strada, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, insindacabile nel merito salvo errori macroscopici. La riconduzione alla viabilità principale di tipologie stradali eterogenee non integra di per sé un vizio di carenza istruttoria, né contrasta con le Direttive ministeriali sui PUT del 1995. Il divieto di occupazione commerciale del suolo pubblico sulla sede stradale, fuori dal marciapiede, nelle strade a viabilità principale deriva direttamente dall’art. 20, comma 3, cod. strada, e non dalle sole previsioni del PGTU.

Il Fatto

Una società titolare di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande presentava istanza di ampliamento dell’occupazione, in parte sul marciapiede e in parte sulla carreggiata con pedana, nell’ambito della disciplina emergenziale Covid-19. Il Municipio rigettava parzialmente l’istanza, limitatamente all’occupazione sulla carreggiata.

La società impugnava il diniego insieme al Piano Generale del Traffico Urbano e alla presupposta circolare. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, annullando il diniego e il PGTU nella parte di interesse, per asserita carenza istruttoria nella classificazione della strada come viabilità principale. Roma Capitale proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il gravame. Preliminarmente respinge l’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse, sollevata in ragione dell’approvazione di un nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico. La soccombenza in primo grado impedisce di ritenere l’appello privo di interesse, non emergendo alcuna acquiescenza alla sentenza. Il profilo regolato dal nuovo regolamento è diverso da quello deciso, e lo scrutinio di legittimità va condotto secondo il principio del tempus regit actum.

Nel merito, la Corte supera il passaggio argomentativo su cui il TAR aveva fondato la carenza istruttoria. Il riferimento del PGTU alla “semplicità di individuazione rispetto a quanto diversamente indicato nel D.M. 5/11/2001” attiene a una semplificazione di ordine terminologico, non a una scelta istruttoria sommaria. La diversa configurazione delle reti risente delle distinte funzioni delle fonti: il PGTU attua la classifica funzionale ai sensi dell’art. 36 cod. strada, mentre il d.m. 5 novembre 2001 reca le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

L’assimilazione di strade di categorie diverse nella viabilità principale non vale di per sé a integrare un vizio istruttorio. Il PGTU, richiamando le Direttive ministeriali sui PUT, definisce la viabilità principale come l’insieme delle strade non a carattere locale, ricomprendendovi anche i sottotipi intermedi. La configurazione di tali strade quali aventi le stesse funzioni dei tipi originari esclude ragioni di illogicità o contraddizione, non emergendo un contrasto con le Direttive del 1995.

Nell’ambito della discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione nel conformare il PGTU, non emergono ragioni per ritenere la specifica via interessata incompatibile con la nozione di viabilità principale. Né sono emersi concreti vizi istruttori. Le doglianze di Roma Capitale sono pertanto fondate, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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