Cittadinanza per residenza esclusa da reati oltre tre anni (TAR Lazio n. 8606 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per reati la cui pena edittale massima non sia inferiore a tre anni, quali la ricettazione ex art. 648 cod. pen. e il furto ex art. 624 cod. pen., costituisce causa automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 91/1992, norma che si estende in via interpretativa anche alla fattispecie di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge. La disposizione, dettata per la cittadinanza iure matrimonii, opera a fortiori per la naturalizzazione, essendo recessiva la pretesa del richiedente rispetto ai valori di sicurezza e civile convivenza. L’unico rimedio idoneo a elidere l’effetto preclusivo è la riabilitazione, non fungibile con altre cause di estinzione del reato o con il mero decorso del tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione, con decreto ministeriale del 18 febbraio 2020, respingeva la domanda rilevando la sussistenza di precedenti penali, tra cui una condanna per ricettazione e una per furto, confermata in appello, nonché altri episodi risalenti nel tempo.
Avverso il diniego il ricorrente deduceva vizi di difetto istruttorio e motivazionale, contestando la valutazione atomistica di fatti molto datati e la mancata considerazione del livello di integrazione sociale raggiunto. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio contestando le censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che il provvedimento impugnato era supportato da adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, con un percorso logico chiaro fondato su elementi ostativi non contestati nella loro sussistenza.
Quanto al merito, la Sezione ha osservato che i precedenti penali non vanno valutati in modo frammentario ma come indicatori rivelatori della scarsa aderenza ai valori della comunità, secondo una valutazione di tipo globale e sintetico. La condanna per ricettazione e furto, reati con pena edittale massima non inferiore a tre anni, integra una fattispecie automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 91/1992.
La Corte ha chiarito che tale norma, pur dettata per la cittadinanza iure matrimonii, si estende a fortiori alla cittadinanza per residenza, in forza del principio per cui, se la pretesa del coniuge di cittadino titolare di un diritto soggettivo è recessiva rispetto alla sicurezza pubblica, a maggior ragione lo è quella del richiedente per naturalizzazione. Ne consegue che, in presenza di tali reati, il potere discrezionale dell’Amministrazione risulta compresso e il diniego è doveroso.
Quanto alla rilevanza del tempo trascorso, il Collegio ha escluso che l’anzianità dei fatti possa elidere l’effetto ostativo, essendo la riabilitazione l’unico rimedio previsto dall’ordinamento per rimuovere la preclusione, in quanto presuppone l’accertamento di un completo ravvedimento del reo, a differenza dell’estinzione del reato per decorso del tempo che non offre alcuna garanzia di effettiva rieducazione. Nel caso di specie, la riabilitazione non risultava intervenuta al momento dell’adozione del provvedimento.
La Corte ha infine respinto il rilievo relativo all’integrazione sociale, osservando che lo stabile inserimento nel tessuto sociale ed economico costituisce solo il prerequisito per la concessione della cittadinanza, la quale esige l’assenza di qualsiasi dubbio circa l’affidabilità del richiedente. Il diniego, peraltro, non preclude la ripresentazione dell’istanza una volta conseguita la riabilitazione. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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