Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per rimborso spese (TAR Campania n. 3881 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’inadempimento dell’amministrazione a un precedente pronunciamento di condanna, accertato in mancanza del riscontro che era onere della debitrice fornire, giustifica l’accoglimento del reclamo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e la nomina del Commissario ad acta per l’integrale esecuzione del giudicato. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Nel giudizio di ottemperanza il rimborso del contributo unificato è dovuto anche in ipotesi di compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, secondo alinea, d.P.R. n. 115/2002, con i relativi interessi dalla data di comunicazione del secondo pronunciamento.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore antistatario, aveva ottenuto dal TAR Campania la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite con sentenza n. 3341/2021, emessa ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’esecuzione di un decreto ex legge n. 89/2001. Rimasta inerte l’amministrazione, il Tribunale aveva nuovamente condannato la debitrice con sentenza n. 2033/2025, riconoscendo anche gli interessi legali dal passaggio in giudicato e la penalità di mora.

Dopo la notifica del titolo e la richiesta di pagamento rimasta senza esito, il ricorrente ha depositato reclamo per l’inadempienza della debitrice e dell’ente designatore. Il Ministero si è costituito con mera costituzione di stile. Con ordinanza collegiale del 13 febbraio 2026 il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di depositare una dettagliata relazione sulle attività svolte, riservando ogni determinazione circa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione non ha fornito il richiesto riscontro. Da tale condotta è possibile trarre il convincimento, ex art. 64 cod. proc. amm., della fondatezza della pretesa azionata con il reclamo. La decisione muove dall’accertamento della persistente inottemperanza a due distinti pronunciamenti dello stesso Tribunale.

Il Tribunale precisa che nelle more la pretesa risulta parzialmente soddisfatta, mediante pagamento parziale effettuato con bonifico del 10 aprile 2026 di euro 245,82 al netto della ritenuta d’acconto, pari a euro 291,82 al lordo, circostanza riconosciuta dallo stesso ricorrente con deposito della relativa documentazione. Residua tuttavia l’inadempimento su ulteriori voci.

Il ricorrente lamenta, in particolare, la mancata corresponsione degli interessi legali dal 14.7.2021, data di passaggio in giudicato della prima sentenza, al soddisfo; della penalità di mora dal 12.3.2025; e dell’importo di euro 300,00 per esborsi relativi al contributo unificato del secondo giudizio di ottemperanza. Su quest’ultimo punto la Corte ricorda che il rimborso è dovuto anche in caso di compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, secondo alinea, d.P.R. n. 115/2002, con interessi legali dal 12.3.2025, richiamando Cons. Stato n. 3753 del 13.4.2023 e TAR Campania-Napoli n. 1794 del 1.4.2019.

Il reclamo è pertanto accolto. In considerazione del lungo lasso temporale trascorso, il Collegio individua quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, affinché provveda direttamente all’integrale esecuzione delle sentenze entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, anche avvalendosi degli uffici competenti. Il munus di ausiliario del giudice è ritenuto intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile; il relativo compenso è posto a carico dell’amministrazione. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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