Inammissibile l’appello dell’interveniente ad adiuvandum decaduto dall’azione (Cons. Stato n. 6633 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interveniente ad adiuvandum nel giudizio amministrativo non è legittimato a proporre appello in via autonoma avverso i capi della sentenza che hanno visto soccombente la parte ricorrente, essendo consentita l’impugnazione delle sole statuizioni relative all’ammissibilità del suo intervento e all’eventuale condanna alle spese nei suoi confronti. La regola, desumibile dall’art. 102, comma 2, cod. proc. amm., è corollario del carattere dipendente dell’intervento e impedisce che lo stesso divenga strumento di elusione del termine di decadenza per l’impugnazione degli atti amministrativi. Il soggetto decaduto dall’azione di annullamento non può riproporre la propria posizione legittimante mediante una memoria non notificata di adesione alle conclusioni altrui. L’appello così proposto è inammissibile.

Il Fatto

Una società proprietaria di un immobile nel centro storico veneziano, destinato ad attività ricettive, è destinataria delle prescrizioni di una variante urbanistica approvata dal Comune. La delibera consiliare viene impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da una creditrice ipotecaria, la quale assume che la garanzia sul complesso immobiliare sia pregiudicata dalle nuove prescrizioni. A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione il ricorso è trasposto innanzi al TAR Veneto.

La società proprietaria non propone autonoma impugnazione nei termini, ma deposita nel giudizio di primo grado una memoria non notificata con cui dichiara di associarsi alle richieste della creditrice. Il TAR dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del creditore ipotecario. La società proprietaria appella, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’erroneità della decisione sull’inammissibilità del ricorso di primo grado e l’omessa pronuncia sui propri motivi adesivi. Il Comune eccepisce l’inammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della posizione processuale dell’appellante. La memoria depositata in primo grado, anche a volerla qualificare come atto di intervento, integra un intervento adesivo-dipendente, non essendo ravvisabili i requisiti di un intervento litisconsortile volto ad azionare una autonoma posizione legittimante. L’art. 28, comma 2, cod. proc. amm. non avrebbe consentito un intervento autonomo, poiché la società era ormai decaduta dall’azione, non avendo impugnato la delibera nei termini.

I giudici richiamano l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2024, secondo cui il cointeressato decaduto dal diritto di impugnare non è legittimato né all’intervento litisconsortile né a quello adesivo-dipendente. La posizione di interesse legittimo soggiace all’onere di attivazione entro il termine di decadenza, spirato il quale l’interesse non può più essere azionato in alcuna forma giurisdizionale.

La Corte ritiene di non dover approfondire tale profilo, perché l’appello è manifestamente inammissibile per altra ragione. All’interveniente ad adiuvandum è consentito impugnare soltanto i capi direttamente riferibili alla sua posizione processuale, cioè le statuizioni sull’ammissibilità dell’intervento e sull’eventuale condanna alle spese. È invece esclusa la legittimazione a proporre impugnazione avverso i capi che abbiano visto soccombente la parte ricorrente, quando questa vi abbia prestato acquiescenza.

Il principio è costantemente affermato, da ultimo nella sentenza di questa Sezione n. 1379 del 2026, ove si è ribadito che l’interveniente ad adiuvandum non può appellare in via principale e autonoma, salvo che l’intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa condanna alle spese nei suoi confronti. La regola, recepita dall’art. 102, comma 2, cod. proc. amm., è corollario del carattere dipendente dell’intervento, che consente all’interventore solo di aderire alle censure del ricorrente.

Nel caso concreto l’appellante non ha mai agito a difesa della propria autonoma posizione, essendosi limitata a costituirsi ad adiuvandum. Mediante l’appello essa mira a ottenere una non consentita rimessione in termini rispetto all’azione di annullamento, dalla quale è irrimediabilmente decaduta. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’appellante alle spese del grado in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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