Obbligo vaccinale comparto difesa: esenzione solo con procedura tipica documentata (TAR Toscana n. 886 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la esenzione per specifiche condizioni cliniche documentate non opera automaticamente, ma presuppone un accertamento tipico compiuto dal medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore. La normativa prende in considerazione le problematiche di salute ostative alla vaccinazione, ma impone di seguirne la procedura tipica di attestazione, in un contesto di vaccinazione di massa che esige omogeneità di trattamento e standardizzazione procedimentale. Ne consegue che l’accertamento dell’inadempimento e la conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sono legittimi quando l’interessato non abbia prodotto, nei termini dell’invito, né la prova della vaccinazione né idonea documentazione di esenzione. Una certificazione medica rilasciata dopo l’adozione del provvedimento impugnato non è idonea a giustificare l’omessa vaccinazione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ha ricevuto in data 18 dicembre 2021, con notifica del 27 dicembre successivo, la richiesta di documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, d.l. 26 novembre 2021, con invito a produrre entro cinque giorni la prova della vaccinazione, l’esenzione ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44 del 2021 o la richiesta di vaccinazione entro venti giorni.

Non essendo pervenuta la documentazione richiesta, l’Amministrazione ha accertato l’inosservanza dell’obbligo e ha disposto la sospensione dall’attività lavorativa, dalla retribuzione e dagli emolumenti dal 13 gennaio 2022. Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR, deducendo di non aver visto considerata la certificazione medica inviata ai fini dell’esonero e la propria situazione clinica pregressa, con prenotazione della somministrazione per la prima data disponibile. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 10 marzo 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi di ricorso e ricostruisce il quadro normativo. Il d.l. n. 44 del 2021, come modificato, ha esteso l’obbligo vaccinale già previsto per il personale sanitario anche al comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico e polizia locale, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 1, lett. b).

La disciplina prevede che i responsabili delle strutture verifichino l’adempimento e, in caso di mancata emersione della vaccinazione o della richiesta, invitino l’interessato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante la vaccinazione, l’attestazione di omissione o differimento ai sensi dell’art. 4, comma 2, ovvero la richiesta di vaccinazione entro venti giorni. In caso di mancata presentazione, si accerta l’inosservanza e si dispone l’immediata sospensione, con conservazione del rapporto ma senza retribuzione né emolumenti.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, e in particolare Tar Piemonte, sez. I, 23 febbraio 2024, n. 196, secondo cui la normativa consentiva a chi presentasse patologie ostative alla vaccinazione di esserne esentato seguendo uno specifico iter di accertamento tramite il proprio medico curante o il medico vaccinatore. Le problematiche di salute erano esplicitamente considerate, ma la loro attestazione doveva seguire una procedura tipica, imposta da esigenze di omogeneità di trattamento e standardizzazione procedimentale nel contesto della vaccinazione di massa.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha prodotto all’Amministrazione né la prova dell’intervenuta vaccinazione né documentazione idonea a giustificare l’esenzione con le modalità richieste. Non risulta depositato alcun certificato di esenzione rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi sanitari regionali o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Inoltre, la certificazione medica di parte risulta datata 21 gennaio 2022, dunque successiva all’adozione del provvedimento impugnato.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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