Spese di ottemperanza nulle se simboliche e lesive del decoro professionale (Cons. Stato n. 6632 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite del divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, la liquidazione delle spese di primo grado in misura forfettaria di 800,00 euro è conforme a legge, in riforma della statuizione che le aveva ridotte a 400,00 euro. Il criterio della ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva non giustifica una riduzione che scenda sotto la soglia del decoro. Le spese del grado di appello sono liquidate secondo soccombenza, commisurate al solo valore del capo impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, con accredito di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Instaurato il giudizio di ottemperanza, il TAR Sardegna lo accoglieva e liquidava le spese in 400,00 euro, oltre accessori, rilevando che nella camera di consiglio il difensore aveva discusso tre cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. Il ricorrente appella esclusivamente il capo relativo alle spese, deducendo l’inadeguatezza della misura e la violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come novellato dal d.m. n. 147/2022, e degli artt. 24 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della liquidazione in misura eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza. Sul punto la Sezione si era già espressa in fattispecie relative alla Carta del docente e in casi analoghi, con le sentenze n. 2911 del 13 aprile 2026, n. 710 del 28 gennaio 2026, nn. 8177 e 8173 del 21 ottobre 2025, nn. 7916 e 7900 dell’8 ottobre 2025 e nn. 7622 e 7621 del 30 settembre 2025, le cui motivazioni sono integralmente richiamate.
La Corte riconosce che la quantificazione del compenso e delle spese è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. civ., Sez. Trib., n. 11456 del 2025; Cass. civ., Sez. II, n. 34842 del 2023).
Il percorso argomentativo si fonda sugli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 cod. proc. amm., che consentono la motivazione mediante sintetico riferimento a un precedente conforme, nonché sull’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm.. Su tale base il Collegio richiama integralmente le motivazioni delle pronunce del 2025 e del 2026, che in casi equiparabili hanno reputato conforme a legge la liquidazione delle spese di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di 800,00 euro.
In definitiva l’appello è accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado sono liquidate in favore del ricorrente in 800,00 euro, oltre a spese generali, accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del grado di appello sono poste a carico del Ministero appellato nella misura forfettaria di 300,00 euro, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è quello delle sole spese legali del primo grado.
Nota della Redazione
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