Natura endoprocedimentale della delibera tariffaria dell’ente d’ambito e inammissibilità dell’impugnativa (TAR Molise n. 167 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale predispone e trasmette all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la proposta di aggiornamento tariffario del servizio idrico integrato costituisce atto endoprocedimentale privo di efficacia provvedimentale definitiva e non è immediatamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il procedimento tariffario ha struttura binaria, che si conclude solo con il provvedimento di approvazione dell’ARERA, cui l’ordinamento attribuisce il ruolo decisorio e la competenza finale in ragione della natura specialistica delle valutazioni tecniche richieste. L’impugnazione della proposta tariffaria prima dell’esercizio del potere di approvazione dell’autorità di settore determina lo scrutinio di poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società operante nel settore lattiero-caseario, caratterizzata da un elevato consumo di risorsa idrica nel ciclo produttivo, ha impugnato la delibera con cui l’ente di governo dell’ambito del Molise aveva determinato le nuove articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2026, lamentando un incremento del canone asseritamente retroattivo, sproporzionato e adottato senza adeguata istruttoria né comunicazione di avvio del procedimento agli utenti. Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnativa agli atti istruttori e alle comunicazioni presupposti, deducendo la violazione della competenza esclusiva statale in materia tariffaria e il difetto di approvazione delle tariffe da parte dell’ARERA. Nel giudizio si sono costituiti l’ente d’ambito, la società di gestione del servizio e la Regione, quest’ultima eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto in via preliminare l’estromissione della Regione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti a essa riferibili. Nel merito, il Collegio ha richiamato il quadro normativo che regola la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, ricordando che l’art. 154, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al soggetto competente il potere di predisporre la tariffa e di trasmetterla per l’approvazione all’Autorità, cui l’art. 3, comma 1, d.P.C.M. 20 luglio 2012 intesta il potere di approvare le tariffe proposte, impartendo prescrizioni a pena di inefficacia.
Richiamando il recente orientamento dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2025 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza ha ricostruito il procedimento tariffario come sequenza binaria: l’ente d’ambito svolge funzioni di predisposizione e di validazione dei dati, mentre all’ARERA spetta il ruolo decisorio, con poteri istruttori, sanzionatori e di determinazione d’ufficio della tariffa in caso di inerzia o carenze del gestore. La proposta dell’ente d’ambito ha efficacia solo provvisoria e non produce effetti irreversibili, essendo destinata a essere assorbita nella determinazione finale dell’autorità di settore.
Da tali coordinate la Corte ha tratto il principio per cui la delibera di predisposizione tariffaria non è immediatamente lesiva e non può formare oggetto di autonoma impugnazione: la sua contestazione è possibile solo unitamente all’atto di approvazione dell’ARERA, che conclude il procedimento. Nel caso di specie, la stessa difesa dell’ente d’ambito aveva ammesso che la delibera impugnata non era ancora stata confermata dall’Autorità, sicché il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, con conseguente disattesa delle istanze istruttorie e di consulenza tecnica avanzate dalla parte ricorrente.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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