Annullamento d’ufficio oltre termine solo con falso accertato in sede penale (C.G.A.R.S. n. 478 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 consente all’amministrazione di annullare d’ufficio un provvedimento oltre il termine ordinario solo quando il provvedimento sia stato conseguito per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato. L’espressione «per effetto di condotte costituenti reato» si riferisce ai «provvedimenti amministrativi conseguiti», non alle sole dichiarazioni sostitutive, sicché il requisito del giudicato penale riguarda tanto le dichiarazioni sostitutive false o mendaci quanto le false rappresentazioni dei fatti. Ne consegue che è illegittimo l’esercizio dell’autotutela oltre il termine di cui al comma 1 in assenza di un previo accertamento penale definitivo del falso, anche quando il destinatario dell’annullamento sia un terzo acquirente diverso dall’autore della falsa rappresentazione. La tesi che svincola la falsa rappresentazione dei fatti dal giudicato penale si espone a censura di irragionevolezza, trattando la fattispecie meno grave in modo più severo della più grave.

Il Fatto

Il Comune rilasciava nel 2020 un permesso di costruire per la demolizione e riedificazione di un rudere, sulla base di documentazione fotografica che attestava la destinazione residenziale dell’immobile, condizione necessaria per accedere alle premialità del Piano Casa Sicilia. La fotografia risultava artefatta mediante foto-editing. Il titolo veniva poi volturato all’acquirente, odierno appellante, che presentava due SCIA in variante.

Dopo segnalazioni dei vicini e un sopralluogo, il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela e, con provvedimento del 1° settembre 2022, annullava il permesso oltre il termine ordinario, contestando la falsa rappresentazione dei fatti. L’appellante impugnava il provvedimento e il successivo ordine di demolizione; il TAR respingeva i ricorsi riuniti, escludendo la necessità di un accertamento penale del falso. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il TAR aveva aderito all’orientamento prevalente, che sgancia la falsa rappresentazione dei fatti dal presupposto del giudicato penale, riservando tale accertamento alle sole dichiarazioni sostitutive. Il CGA dichiara di non condividere questo indirizzo.

L’argomento decisivo è di tipo grammaticale. L’espressione «per effetto di condotte costituenti reato» può riferirsi solo ai «provvedimenti amministrativi conseguiti», non alle false rappresentazioni, giacché è il reato a costituire l’effetto di queste ultime e non il contrario. Se il legislatore avesse omesso l’inciso «per effetto di condotte», sarebbe stato possibile riferire il reato alle sole dichiarazioni sostitutive; la sua presenza impone invece la lettura opposta.

Il Collegio svolge poi un argomento sistematico. La dichiarazione sostitutiva falsa è punita più gravemente della falsa attestazione ex art. 483 cod. pen.; sarebbe irrazionale riservare il giudicato penale alla fattispecie più grave e ampliare la rilevanza della meno grave a ogni manifestazione, con disparità di trattamento.

L’interpretazione teleologica valorizza la certezza del commercio giuridico e la stabilità dei provvedimenti favorevoli per i terzi acquirenti di buona fede a titolo oneroso. Il Collegio richiama l’art. 101, secondo comma, Cost. per affermare la primazia delle scelte di valore operate dal legislatore, che ha progressivamente ridotto il termine di autotutela, rispetto a un’interpretazione che lo renderebbe pressoché perpetuo.

Ne deriva che il falso deve essere accertato in sede penale in ogni caso. Poiché dagli atti non risulta alcun accertamento definitivo, l’esercizio dell’autotutela oltre il termine è illegittimo. L’appello è accolto e il provvedimento di annullamento, con gli atti conseguenti, è caducato; le spese del doppio grado sono compensate per la novità esegetica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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