Transito del personale militare nei ruoli civili: l’assegnazione alla sede di residenza bilancia le esigenze familiari e sanitarie (TAR Puglia n. 187 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa dispone il transito del personale militare nei ruoli civili e l’assegnazione alla sede nella Regione di residenza del dipendente non richiede, ai fini della sua legittimità, che l’interessato abbia formulato alcuna indicazione o richiesta in ordine alla sede di assegnazione. Tale assegnazione, quando risulti agevolmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico o automobilistico, integra una legittima ponderazione tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e quelle familiari e sanitarie del dipendente, purché queste ultime non risultino pregiudicate in modo irreparabile. L’onere di allegare e provare l’esistenza di preclusioni assolute alla raggiungibilità della sede prescelta grava sul ricorrente, che non può limitarsi a dedurre una generica lesione delle proprie esigenze personali.
Il Fatto
Il ricorrente, militare transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, impugnava il provvedimento del 17 febbraio 2026 con cui l’Amministrazione aveva disposto il suo passaggio alle dipendenze civili e l’assegnazione presso il Comando Militare Esercito Puglia di Bari. L’istante lamentava che la sede assegnata fosse distante dalla propria residenza, tale da compromettere le esigenze familiari e sanitarie che lo affliggevano, chiedendo pertanto la sospensione del provvedimento in via cautelare. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio, eccependo la legittimità della scelta amministrativa e precisando che nella città di residenza del ricorrente non risultavano presenti articolazioni dell’Esercito Italiano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto infondate le censure dedotte dal ricorrente. In particolare, il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato dispone l’assegnazione dell’istante all’impiego civile nella Regione di residenza, in una sede agevolmente raggiungibile tramite il servizio pubblico o con mezzo di trasporto automobilistico. Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, determina una legittima ponderazione tra le esigenze dell’Amministrazione e quelle familiari e sanitarie rappresentate dal dipendente, le quali non risultano in concreto pregiudicate.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che il ricorrente non aveva formulato alcuna indicazione o richiesta in ordine alla sede di assegnazione, né aveva dimostrato l’esistenza di preclusioni oggettive alla raggiungibilità della sede assegnata. Quanto alla dedotta preferenza per la città di Taranto, la difesa erariale ha precisato che in tale sede non sono presenti articolazioni dell’Esercito Italiano, circostanza che non è stata efficacemente contestata dalla parte ricorrente.
In applicazione dell’art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris alla luce della legittimità del provvedimento impugnato. Ha altresì compensato le spese della presente fase, disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e segnalando la sussistenza dei presupposti per l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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