Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la Carta del docente (TAR Lazio n. 7681 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica del docente per un determinato anno scolastico e condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative somme, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato; in caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina fin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico e delle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine legale, il Ministero non aveva provveduto ad adempiere. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza ed eventualmente la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Risultava invece per tabulas che il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso di tale termine, ha nominato fin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere all’esecuzione su richiesta della ricorrente.
Il Tribunale ha invece escluso, allo stato, la condanna alle penalità di mora, ritenendo non sussistenti i presupposti, con possibilità di valutarle in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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