Ordine di demolizione e sanabilità delle opere abusive in difformità dal titolo (TAR Campania n. 1026 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio, la sola astratta possibilità di sanatoria non rende illegittimo l’ordine di demolizione. L’accertamento di conformità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce un procedimento autonomo, rimesso all’Amministrazione, che presuppone la prova della doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. La conformità sopravvenuta dell’area alla destinazione urbanistica non sana ex lege le opere già realizzate. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e ripristinatoria e non richiede una comparazione ulteriore tra interesse pubblico e privato né una motivazione rafforzata sul tempo trascorso. Quando l’intervento realizza un organismo edilizio diverso per caratteristiche, consistenza e cubatura rispetto a quello assentito, è legittima la sanzione demolitoria ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di San Marzano sul Sarno ha ordinato la rimozione e la demolizione di una serie di opere edilizie riscontrate presso un fabbricato rurale e il terreno di pertinenza, nonché il verbale di sopralluogo e la relazione tecnica presupposti.
Il fabbricato era stato assentito con permesso di costruire n. 35 dell’8 luglio 2004, avente a oggetto un fabbricato rurale su due livelli, e con una DIA in variante del 2004. L’Amministrazione ha contestato l’ampliamento planimetrico dell’intero fabbricato, l’incremento volumetrico, il cambio di destinazione d’uso da rurale a residenza, la realizzazione di due terrazzi e di due coperture con struttura metallica, ravvisando la difformità dal titolo originario e l’assenza del titolo edilizio e degli adempimenti strutturali. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, errata applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e carenza di interesse pubblico alla demolizione, rappresentando in corso di causa di avere rimosso alcune opere e di avere presentato istanza di accertamento di conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dai profili di sopravvenuta improcedibilità, preferendo la decisione nel merito, maggiormente satisfattiva dell’interesse palesato dal ricorrente, e ha respinto il ricorso.
Il primo motivo è infondato. L’ordinanza si fonda su un accertamento tecnico puntuale, che ha posto a confronto lo stato dei luoghi con il permesso di costruire n. 35 del 2004 e con la DIA in variante, rilevando differenze misurabili nell’ingombro in pianta, nella volumetria, nell’altezza e nella distribuzione funzionale dei livelli. La documentazione evocata dal ricorrente non supera tale accertamento: la comunicazione di ultimazione dei lavori e il collaudo non sono titoli abilitativi per opere difformi; l’autorizzazione archeologica non sostituisce il titolo edilizio; le DIA SUAP del 2008 non risultano riferite alle opere contestate. La stessa relazione tecnica di parte distingue tra opere rimosse e opere residue, riconoscendo per queste ultime difformità ancora attuali rispetto allo stato legittimo.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La possibilità astratta di sanatoria non rende illegittimo l’ordine di ripristino. L’accertamento di conformità richiede una verifica autonoma rimessa all’Amministrazione e presuppone la dimostrazione della doppia conformità dell’intervento alla disciplina vigente al momento della realizzazione e a quello della domanda, come affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 2420 del 2026 e dal TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 374 del 2026. La sola conformità attuale alla disciplina della zona U2 del PUC non vale a sanare ex lege opere realizzate senza titolo.
Quanto al terzo e al quarto motivo, la fattispecie è correttamente ricondotta all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. L’aumento dell’ingombro planimetrico, l’incremento volumetrico, il mutamento di destinazione d’uso e la realizzazione di terrazzi e coperture strutturalmente autonomi non integrano mere difformità parziali, ma interventi idonei a incidere in modo significativo su consistenza e funzione del manufatto. La distinzione rispetto all’art. 34 del medesimo testo unico, confermata dalla Corte cost. n. 119 del 2024, esclude la riconducibilità delle opere alla sola parziale difformità.
Non sussiste il denunciato vizio procedimentale. L’ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e ripristinatoria e non richiede una comparazione ulteriore tra interessi né una motivazione rafforzata sul tempo trascorso: secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017, l’ingiunzione è adeguatamente motivata mediante l’indicazione delle opere abusive e della loro difformità. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto, per l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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