Annullamento in autotutela dellordinanza di demolizione e cessazione della materia del contendere (TAR Calabria n. 617 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, da parte dell’amministrazione, dei provvedimenti impugnati determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse del ricorrente alla decisione. Resta salva la possibilità di impugnare le nuove ordinanze che dispongano il rinnovo dell’ordine demolitorio, ove fondate su differenti presupposti. In tal caso il giudice dichiara la cessazione e, ai fini delle spese, valuta la soccombenza virtuale, condannando la parte pubblica che abbia emanato l’atto annullato in autotutela quando il ricorso risulti assistito da profili di fondatezza, già apprezzati in sede cautelare. La connessione oggettiva e soggettiva tra più ricorsi, vertenti sugli stessi presupposti di fatto e sul medesimo complesso immobiliare, impone la loro riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato tre ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottate dal Comune resistente con riferimento a diverse unità immobiliari facenti capo al medesimo complesso, censito in catasto alla medesima particella. Deducevano l’illegittimità dei provvedimenti, contestando la sussistenza dei presupposti dell’ordine demolitorio.
Nel corso del giudizio il Comune ha depositato le ordinanze n. 1, n. 2 e n. 3 dell’11 marzo 2026, con le quali ha annullato in autotutela i provvedimenti gravati, disponendo contestualmente nuovi ordini di rimessione in pristino. Ciascuna ordinanza riguardava un distinto ricorso, tutti proposti avanti al medesimo Tribunale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva l’evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva tra i ricorsi, vertenti sui medesimi presupposti di fatto e riguardanti il medesimo complesso immobiliare. Ne dispone pertanto la riunione, ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
Nel merito, il giudice osserva che l’annullamento in autotutela dei provvedimenti gravati determina la cessazione della materia del contendere. L’intervento successivo dell’amministrazione elimina, con effetto retroattivo, gli atti oggetto di impugnazione, così da soddisfare l’interesse del ricorrente che ne aveva chiesto l’annullamento.
Il Tribunale precisa il limite di tale declaratoria. Restano fatte salve le eventuali iniziative giudiziarie avverso le parti delle nuove ordinanze che dispongono il rinnovo dell’ordine demolitorio, ove esse si fondino su differenti presupposti. Il nuovo provvedimento, pertanto, non è coperto dalla pronuncia di cessazione e potrà essere autonomamente impugnato.
Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. I ricorsi appaiono assistiti da profili di fondatezza, già rilevati in sede cautelare con le ordinanze n. 364, n. 365 e n. 369 dell’11 luglio 2025. Il Comune, pur annullando in autotutela i propri atti, è pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
Il Tribunale dichiara conseguentemente la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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