Esclusione dalla gara e controllo giudiziario dopo la sentenza n. 109/2025 (TAR Liguria n. 1298 del 22.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’esclusione da una gara pubblica, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento dell’esclusione determina l’annullamento in autotutela degli atti da parte della stazione appaltante, con conseguente cessazione della materia del contendere. L’art. 34-bis, co. 7, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informativa interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protragga, in caso di esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo, è costituzionalmente illegittimo. La questione di legittimità costituzionale pendente, sollevata in altro giudizio, giustifica la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese, con esclusione del contributo unificato, posto a carico della resistente.

Il Fatto

La società ricorrente ha ricevuto un’informativa antimafia dalla competente Prefettura, successivamente sospesa in seguito all’ammissione al controllo giudiziario, con ripristino dell’iscrizione alla white list. In vista della conclusione del controllo giudiziario, l’interessata ha formulato istanza per la permanenza nella white list, mentre il Tribunale ha dichiarato concluso il controllo stesso.

Nelle more, la società ha partecipato a una procedura di gara indetta dalla stazione appaltante per il noleggio senza conducente di automezzi per l’igiene urbana. Dopo la proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante ha svolto accertamenti in contraddittorio sull’iscrizione nella white list, interessando la Prefettura. Questa ha riferito la pendenza del procedimento per la conferma o la revoca dell’interdittiva. La stazione appaltante ha quindi disposto l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione in favore della controinteressata.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo anche la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sull’automatica caducazione degli effetti sospensivi del controllo giudiziario, sollevata da altro TAR. Il Collegio, con ordinanza della Prima Sezione, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Su istanza ex art. 59 c.p.a., il Tribunale ha poi disposto che la resistente desse corso alle ulteriori fasi, provvedendo alla stipula del contratto con la ricorrente.

Nelle more, la Corte costituzionale, con sentenza del 17 luglio 2025, n. 109, ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, co. 7, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informativa interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protragga, in caso di conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, co. 5.

La ricorrente ha dato atto dell’intervenuta aggiudicazione in suo favore e della stipula del contratto. La resistente, con deposito documentale, ha rappresentato di aver annullato in autotutela i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione alla controinteressata, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Preso atto dell’annullamento degli atti, il Collegio ha dichiarato la cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione, ad eccezione del contributo unificato, posto a carico della resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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