Cessione del credito e difetto di legittimazione attiva del cedente (Cass. civ. Sez. 1 n. 6303 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, determina il trasferimento immediato della titolarità del credito in capo al cessionario, anche quando sia stipulata pro solvendo e non già pro soluto, non venendo meno l’effetto traslativo che costituisce il mezzo attraverso cui si attua la garanzia. La contestazione sulla titolarità attiva del rapporto obbligatorio, al pari di quella sulla legittimazione ad agire, ha natura di mera difesa ed è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in grado di appello, ove risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti al processo; in tal caso, il relativo rilievo non integra un’eccezione nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. L’accertamento compiuto dal consulente tecnico d’ufficio in ordine a fatti rilevabili d’ufficio, quale la titolarità attiva del rapporto, non è fonte di nullità se la parte non abbia tempestivamente contestato l’utilizzabilità delle relative risultanze.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, che aveva eseguito lavori di sistemazione di una strada comunale in virtù di un contratto d’appalto del 1977, conveniva in giudizio il Comune per ottenere il pagamento del corrispettivo ancora dovuto. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’Ente al pagamento della somma di € 38.151,39, oltre interessi, e dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal Comune nei confronti dell’impresa fallita in corso di causa.
La Corte d’appello, accogliendo il gravame del Comune, dichiarava la carenza di legittimazione attiva del Fallimento, rilevando che i crediti vantati nei confronti dell’Ente erano stati oggetto di un contratto di cessione alla banca, accettato dal Comune; ne conseguiva che solo il cessionario era legittimato ad agire.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali il Fallimento deduceva la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione su un’eccezione e un documento nuovi. La Corte chiarisce che la questione non attiene in senso proprio alla legittimazione attiva, desumibile dalla prospettazione della parte, ma alla effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico come risultante dagli atti; tale contestazione, al pari di quella sulla legittimazione, ha natura di mera difesa e, in applicazione dell’art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, può costituire motivo di appello e può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame, ove risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti.
La Corte reputa altresì non formulabile la doglianza del ricorrente avverso l’utilizzazione degli accertamenti del consulente tecnico in ordine all’esistenza della cessione, trattandosi di fatti rilevabili d’ufficio; l’acquisizione di documenti da parte del consulente in violazione del contraddittorio è fonte di nullità relativa, che la parte avrebbe dovuto far valere nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato, ciò che non era avvenuto.
Quanto al terzo motivo, la Corte riconosce che la cessione fosse pro solvendo, ma precisa che tale natura non incide sull’immediato effetto traslativo della titolarità del credito: il cessionario è l’unico legittimato ad agire per ottenere la prestazione, e il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell’originario creditore. L’orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente atteneva a fattispecie diverse, non sovrapponibili a quella in esame.
Il quarto motivo, infine, è respinto in quanto il rigetto dei precedenti motivi impedisce la cassazione della decisione impugnata e la richiesta di decisione nel merito. Il ricorso è integralmente respinto, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata tempestiva costituzione in controricorso del Comune; è data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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