Liquidazione compenso patrocinio a spese dello stato nel giudizio amministrativo definito con improcedibilità (TAR Sardegna n. 816 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato può essere disposta anche quando il ricorso sia stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’eventuale superamento dei limiti reddituali, verificatosi dopo l’ammissione al beneficio, non configura una fattispecie di insussistenza originaria dei presupposti, ma di modifica sopravvenuta delle condizioni reddituali richieste. Tale sopravvenienza non preclude la liquidazione delle competenze professionali, se l’attività difensiva è stata prestata nel periodo in cui il requisito reddituale era posseduto. L’organo giurisdizionale liquida l’onorario tenendo conto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e dell’impegno professionale, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso avverso un provvedimento interdittivo adottato dal SUAP Associato dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, che aveva ordinato la cessazione immediata di un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Con istanza del 3 dicembre 2021, il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della competente Commissione, impugnava l’atto. L’attività difensiva si svolgeva pressoché esclusivamente nel corso del medesimo anno.

In data 21 gennaio 2026, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo contestualmente la liquidazione del compenso professionale. Il Tribunale, con sentenza n. 644 del 3 aprile 2026, dichiarava l’improcedibilità del ricorso e rimetteva la liquidazione del compenso al difensore, all’esito degli accertamenti reddituali.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda la liquidazione delle competenze professionali in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, in un giudizio definito con declaratoria di improcedibilità. Rilevato l’esito favorevole dell’accertamento anagrafico-reddituale riferito all’anno 2020, il Tribunale ha dovuto valutare se la successiva modifica delle condizioni reddituali potesse incidere sul diritto alla liquidazione.

Richiamato l’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, il Collegio ha accertato che, al momento della proposizione del ricorso e della domanda di ammissione, il ricorrente possedeva il prescritto requisito reddituale. Il superamento dei limiti è infatti sopraggiunto a partire dal 2022, cioè in epoca successiva allo svolgimento dell’attività processuale, concentrata nel 2021.

La Corte ha quindi applicato la disciplina dell’art. 136 del d.P.R. n. 115/2002 relativa alla revoca del provvedimento di ammissione, escludendo che la fattispecie potesse configurarsi come originaria insussistenza dei presupposti. La modifica sopravvenuta di tali condizioni determina una situazione che non preclude la liquidazione delle competenze professionali, atteso che l’opera del difensore è stata prestata in un periodo in cui il beneficio era legittimamente riconosciuto.

Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto congrua la somma di € 800,00, oltre accessori di legge, e ha disposto la liquidazione a favore del difensore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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