Orfani di caduti sul lavoro e vittime del terrorismo (TAR Calabria n. 565 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva prevista dall’art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 in favore degli orfani di soggetto deceduto per causa di lavoro è integralmente equiparata, per effetto dell’art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007, a quella delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 407 del 1998. Tra le due categorie non sussiste alcun ordine gerarchico, sicché l’unico criterio per graduare i riservatari è il merito. Il titolare di tale riserva, una volta collocato utilmente in graduatoria, precede ogni altro candidato a prescindere dal punteggio. Gli scorrimenti conseguenti a rinuncia devono avvenire nel rispetto della categoria di appartenenza del rinunciatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato iscritta nelle GPS e appartenente alle categorie protette come invalida civile e come orfana di caduto sul lavoro, partecipava al concorso per titoli ed esami bandito per la classe di concorso ADSS nella Regione Calabria. Nella domanda dichiarava sia titoli di preferenza sia titoli di riserva, tra cui la riserva per orfani per causa di lavoro.
Pubblicata la graduatoria di merito, la ricorrente non vi risultava inclusa. Le posizioni utili venivano assegnate anche a candidati con punteggio inferiore, in quanto titolari della riserva per vittime del terrorismo. A fronte di successive rinunce, l’amministrazione rettificava e integrava la graduatoria inserendo candidati privi di riserva. La ricorrente impugnava la graduatoria e tutti gli atti successivi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Il ricorso non investe le norme generali del bando né le tabelle di valutazione, ma provvedimenti dell’USR Sicilia che esplicano effetti diretti e circoscritti al territorio calabrese. Richiamando l’art. 13 c.p.a. e l’Adunanza Plenaria n. 13 del 2021, il Tribunale radica la competenza sul luogo di produzione degli effetti.
Nel merito è dirimente la fondatezza del primo motivo. La ricorrente è titolare della riserva di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999, che l’art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007 ha integralmente equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 407 del 1998. L’amministrazione, assegnando le posizioni n. 5 e n. 6 a candidati con punteggio inferiore solo perché titolari della riserva “A”, ha operato una differenziazione non consentita.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Catanzaro, sez. II, n. 528 del 2024) e Cass., sez. lav., n. 8261 del 2020: la categoria degli orfani di caduto sul lavoro gode di uno status particolare, comprensivo del diritto di precedenza rispetto a ogni altra categoria e del diritto di preferenza a parità di titoli. Il concetto di precedenza implica che il titolare venga collocato prima degli altri a prescindere dal merito, come affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 11291 del 2022. La direttiva PCM n. 1/2019 conferma che tra le categorie equiparate non sussiste priorità; l’unico criterio è il punteggio.
È parimenti fondato il secondo motivo. Gli scorrimenti a seguito di rinuncia devono rispettare la categoria di appartenenza del rinunciatario. A fronte della rinuncia di una candidata titolare di riserva, l’USR ha inserito candidati per solo merito, riducendo la quota d’obbligo destinata ai riservatari. La ricorrente, titolare di riserva equiparata, ha la precedenza ai sensi dell’art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007.
Il ricorso è accolto. Il Tribunale annulla i decreti nella parte in cui non includono la ricorrente nella graduatoria dei vincitori per la classe ADSS in Calabria. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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