Revoca del finanziamento SAI: non è necessaria la segnalazione all’ANAC e le irregolarità contrattuali strutturali ne giustificano l’adozione (TAR Lazio n. 13793 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di finanziamenti pubblici, non sussiste la violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando le ragioni poste a fondamento del provvedimento siano state chiaramente esplicitate in sede di avvio del procedimento e il provvedimento finale confermi la fondatezza di tali contestazioni, senza introdurre elementi nuovi. Le irregolarità che incidono su aspetti strutturali del rapporto convenzionale, come la complessiva inadeguatezza del titolo contrattuale e l’incompletezza della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non possono essere qualificate come meramente formali o sanabili e legittimano la valutazione di sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento, ai sensi delle Linee guida applicabili. La deliberazione interna dell’ente non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un valido titolo negoziale in assenza di documentazione comprovante l’accordo tra le parti.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2023, con cui è stata disposta la revoca del finanziamento relativo al progetto SAI per il triennio 2023-2026, unitamente agli atti presupposti. A seguito di attività di verifica, il Servizio Centrale aveva rilevato criticità nella gestione del progetto riguardanti le modalità di affidamento del servizio, la documentazione contrattuale e la tracciabilità dei flussi finanziari. Nonostante le osservazioni presentate dall’ente, il Ministero ha ritenuto persistenti gravi irregolarità, disponendo la revoca.

Il Comune ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio procedimentale e delle garanzie partecipative, la violazione delle Linee guida di cui al D.M. 18 novembre 2019, nonché l’insussistenza dei presupposti per la revoca e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure relative al difetto di motivazione e alla violazione del contraddittorio. Le ragioni della revoca risultavano chiaramente esplicitate nella fase di avvio del procedimento, con riferimento alle criticità riscontrate nella gestione del servizio, tra cui la carenza della disciplina contrattuale sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la mancata evidenza della proroga contrattuale e la discontinuità nell’erogazione del servizio. Il giudice ha escluso che il provvedimento finale fosse fondato su motivazioni nuove rispetto a quelle comunicate, rilevando invece la continuità con il contenuto delle contestazioni già formulate.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che le contestazioni del Ministero attenessero a profili essenziali della gestione del servizio finanziato, quali la regolarità delle procedure di affidamento e la validità dei contratti, costituenti presupposti imprescindibili per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Il richiamo alla natura ordinatoria del termine per la stipula del contratto non è stato ritenuto idoneo a superare il rilievo centrale concernente la complessiva inadeguatezza del titolo contrattuale, anche per la coincidenza tra la data di stipula e la cessazione del rapporto.

Quanto alla proroga del servizio, il giudice ha precisato che la deliberazione interna dell’ente non è sufficiente a dimostrare un valido titolo negoziale in assenza di documentazione comprovante l’accordo tra le parti. Il Tribunale ha infine concluso che le irregolarità riscontrate incidono su aspetti strutturali del rapporto convenzionale, non qualificabili come meramente formali o sanabili, e pertanto giustificano la revoca del finanziamento ai sensi delle Linee guida applicabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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