Incompetenza territoriale inderogabile per concorsi con effetti limitati alla regione (TAR Puglia n. 147 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni, è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Tuttavia, quando gli effetti diretti del provvedimento sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede, la competenza è attratta da quest’ultimo, secondo la disposizione derogatoria di cui all’art. 13, comma 1, c.p.a.. In materia di procedure concorsuali pubbliche, l’indicazione, ai sensi dell’art. 4 del bando, del contingente di posti di una determinata regione determina la limitazione degli effetti diretti dell’esclusione all’ambito territoriale di quella regione, con conseguente incompetenza del TAR diversamente individuato in base al mero criterio della sede dell’autorità che ha emanato l’atto. La gestione materiale della procedura da parte di un ufficio periferico situato in altra circoscrizione non assume rilievo ai fini della competenza territoriale.

Il Fatto

Un candidato partecipava al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto n. 499 del 21 aprile 2020, specificando, ai sensi dell’art. 4 del bando, di concorrere per la regione Calabria, classe di concorso A061. La gestione della procedura era affidata all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Superate le prove scritte e orale, il candidato veniva escluso dal decreto prot. U.0027370 del 30.06.2022 per asserita mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.D. n. 499 del 2020 e dall’art. 3 del D.M. n. 326 del 2021.

Il ricorrente impugnava l’esclusione e la graduatoria definitiva dinanzi al TAR Puglia, deducendo vizi di merito e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dando seguito all’avviso già espresso in udienza, ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Calabria. Il ragionamento muove dal criterio generale dell’art. 13, comma 1, c.p.a., che radica la competenza presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che ha emanato l’atto.

Tuttavia, la norma contempla una deroga: quando gli effetti diretti del provvedimento sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui ha sede il giudice adito, la competenza resta inderogabilmente radicata presso quel tribunale. Nella specie, il ricorrente aveva concorso per il contingente di posti della regione Calabria, sicché l’esclusione e la graduatoria impugnata producono effetti diretti e limitati al territorio calabrese.

Il Collegio ha precisato che non assume rilievo la circostanza che la gestione procedimentale sia stata svolta dall’USR Puglia, trattandosi di attività meramente organizzativa che non incide sul criterio derogatorio.

La sentenza è di rito, con termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione per la riassunzione dinanzi al TAR Calabria – Sede di Catanzaro, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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