Ottemperanza per la Carta del docente: accoglimento e nomina del commissario ad acta, respinta l’astreinte (TAR Sardegna n. 388 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione spontanea di una sentenza di condanna dell’amministrazione passata in giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, deve disporre l’ottemperanza, assegnando all’amministrazione un termine per adempiere e nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa dal giudice quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’adempimento e la natura non alimentare del beneficio da riconoscere. In considerazione della serialità del contenzioso, il giudice può equamente ridurre i compensi professionali del difensore.
Il Fatto
La parte ricorrente, un docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo di Euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la somma di Euro 2.000,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. Il ricorrente adiva quindi il TAR Sardegna deducendo l’inottemperanza e chiedendo, oltre all’accoglimento del ricorso, la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava la regolare notifica della sentenza al Ministero, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda di ottemperanza, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della pronuncia, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il TAR l’ha respinta. Pur riconoscendo l’astratta ammissibilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, il Collegio ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui il giudice può negarla quando sussistano “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta del docente, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul punto e nella natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento.
Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta ad Euro 400,00, considerando l’elevata ripetitività dell’attività difensiva, stante la natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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