Prova di resistenza e onere di contestazione della graduatoria per titoli di (TAR Calabria n. 564 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico, l’eccezione di difetto di interesse per mancata prova di resistenza è fondata quando i candidati collocati in posizione inferiore al ricorrente risultino inclusi in virtù di titoli di riserva. Tale circostanza non costituisce una mera deduzione difensiva dell’amministrazione allorché risulti da un provvedimento amministrativo, la graduatoria definitiva, che indichi espressamente i riservisti. In tal caso la parte ricorrente non può invocare l’art. 64, comma 1, c.p.a., ma deve svolgere censure specifiche avverso quella motivazione, offrendo almeno un principio di prova contrario, secondo l’onere di specificità delle contestazioni richiesto dall’art. 64, comma 2, c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso bandito con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per il personale scolastico. All’esito delle operazioni concorsuali, pur avendo conseguito il punteggio finale di 189,75, non è stata inclusa nella graduatoria definitiva, ancorché l’ultimo classificato risultasse con punteggio inferiore.

Ha quindi impugnato il decreto direttoriale dell’USR Calabria, deducendo due motivi: la discrasia nella valutazione dei titoli, attribuiti dalla Commissione con punteggio poi azzerato dall’amministrazione, e l’illegittimità della mancata inclusione in graduatoria. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità per mancata prova di resistenza, perché tutti i candidati collocati dopo la ricorrente vantano titoli di riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità. Osserva che la prima graduatoria pubblicata e impugnata non recava alcuna indicazione dei soggetti titolari di riserva. È la stessa memoria del Ministero a confermare che la graduatoria completa dei riservisti è stata pubblicata solo successivamente, in agosto, a seguito di istanze di accesso e reclami.

Nella graduatoria approvata con nota prot. n. 23147 del 20 agosto 2024 si legge che i soggetti classificati nelle posizioni successive a quella ivi indicata come ultimo vincitore per merito (titoli di riserva inclusi in graduatoria) vantano titoli di riserva. La circostanza, quindi, non è una semplice deduzione difensiva, ma risulta espressamente da un provvedimento amministrativo, la graduatoria definitiva, peraltro non impugnato.

Trattandosi di motivazione effettiva del provvedimento, la ricorrente non poteva invocare l’art. 64, comma 1, c.p.a., dovendo invece censurare in modo specifico quella motivazione e dimostrare almeno con un principio di prova che la graduatoria errava nel riconoscere i titoli di riserva. Tale censura non è stata mai svolta espressamente, essendo stata esposta solo oralmente in sede di discussione e in modo generico, in contrasto con l’art. 64, comma 2, c.p.a..

Il Collegio rileva inoltre che l’amministrazione ha dimostrato matematicamente che il punteggio attribuito dalla Commissione per i titoli è stato considerato nel punteggio finale, sicché non residuano censure idonee a condurre al riconoscimento di un punteggio superiore. Per tali ragioni la prova di resistenza è mancata e il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene che, sebbene la graduatoria del 20 agosto 2024 fosse anteriore al giudizio, la mancata e trasparente indicazione iniziale dei soggetti inclusi con riserva ha dato causa al presente e ad analoghi contenziosi, giustificando la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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