Impianti di carburanti, distanze di sicurezza e tempus regit actum (TAR Calabria n. 522 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, i mutamenti della disciplina regolamentare comunale intervenuti nel corso del procedimento autorizzatorio si applicano all’istanza pendente in forza del principio tempus regit actum, dovendo la fattispecie essere valutata alla luce della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione provvede e non a quello della presentazione dell’istanza. Il privato istante, prima dell’adozione del provvedimento finale, è titolare di una mera aspettativa e non di una situazione sostanziale consolidata tutelabile sotto il profilo del legittimo affidamento. Le prescrizioni regolamentari che fissano distanze minime degli impianti da obiettivi sensibili ed edifici residenziali perseguono finalità di sicurezza pubblica, salute e ambiente e non introducono vincoli con finalità commerciali vietati dall’art. 83-bis D.L. n. 112/2008. Rientra nella competenza comunale, ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. n. 32/1998, la definizione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possono essere installati tali impianti.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore della distribuzione di carburanti, ha progettato la realizzazione di una nuova stazione di servizio con locale commerciale e autolavaggio su un’area di proprietà di circa 6.000 mq. L’iter amministrativo si è avviato nel novembre 2024 con una richiesta di verifica dell’intervento, seguita da un parere preventivo favorevole sotto il profilo della compatibilità urbanistica.

Dopo il diniego del permesso di costruire e una successiva istanza corredata da un progetto rivisto, mentre il procedimento era ancora in istruttoria, il Comune ha approvato un nuovo regolamento che ha elevato le distanze minime degli impianti da ricettori sensibili ed edifici residenziali. La società ha impugnato la deliberazione consiliare e gli atti connessi, deducendo la violazione dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento, il contrasto con la normativa statale ed eurounitaria di liberalizzazione e il vizio di incompetenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune: la nuova istanza presentata con progetto adeguato alle osservazioni dell’Ente ha aperto una nuova istruttoria, superando il precedente parere.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio tempus regit actum, che impone di valutare la fattispecie alla luce della normativa vigente al momento della decisione sull’istanza. La regola opposta del tempus regit actionem opera solo nelle procedure di pubblica selezione, ancorate al bando. Fino all’adozione del provvedimento finale, il privato è titolare di una mera aspettativa e non di un affidamento tutelabile, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9045/2022 e da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5544 del 2025.

Quanto alla normativa di liberalizzazione, l’art. 83-bis D.L. n. 112/2008 vieta i vincoli con finalità commerciali concernenti distanze tra impianti ed esercizi. Le distanze di sicurezza introdotte dal regolamento perseguono invece finalità di sicurezza pubblica, salute e ambiente, mirando a proteggere obiettivi sensibili ed edifici residenziali. L’art. 15 dello stesso regolamento si conforma alla disciplina concorrenziale, escludendo vincoli di distanza tra impianti.

Infine, il D. Lgs. n. 32/1998, all’art. 2, rimette ai Comuni l’individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree destinabili agli impianti. Le prescrizioni regolamentari risultano quindi aderenti al riparto di competenze, con conseguente infondatezza del vizio di incompetenza.

Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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