Danno non patrimoniale e sostegno integrale con liquidazione equitativa (TAR Campania n. 4275 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura corrispondente al fabbisogno concreto dell’alunno disabile costituisce danno ingiusto, fondando il presupposto oggettivo dell’azione risarcitoria, e integra l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, non invocabile la mancata dotazione organica quale causa di esclusione per forza maggiore. L’azione di accertamento del diritto al sostegno “integrale” per gli anni futuri è respinta, trattandosi di valutazioni dinamiche rimesse all’Amministrazione scolastica, da ripetersi all’inizio di ogni anno scolastico, non potendo il giudice amministrativo provvedere su poteri non ancora esercitati. La domanda di annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, laddove il ricorrente dichiari di non avere interesse alla decisione, con presa d’atto del giudice. Il danno non patrimoniale è liquidabile in via equitativa nella misura di euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno, considerato il diritto alla salute, allo studio e alla piena integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da grave patologia, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano le note con cui l’Istituto scolastico aveva ridotto l’assegnazione delle ore di sostegno, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti, l’accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. La certificazione del neuropsichiatra dell’ASL postulava la necessità di 30 ore settimanali di sostegno.

Nella fase cautelare, la Sezione accoglieva l’istanza, ordinando all’Istituto di redigere il PEI e di assegnare le ore richieste dal GLO. In seguito all’ordinanza cautelare, il difensore di parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’assegnazione delle ore di sostegno, insistendo sulle spese e sull’istanza risarcitoria. Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento per sopravvenuto difetto d’interesse, richiamando il principio per cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice che può solo dichiararne l’improcedibilità.

Ha respinto l’azione di accertamento del diritto al sostegno “integrale” per gli anni futuri, trattandosi di valutazioni dinamiche dell’Amministrazione scolastica da ripetersi all’inizio di ogni anno scolastico, non potendo il giudice amministrativo provvedere su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che la mancata assegnazione delle ore di sostegno secondo il fabbisogno concreto costituisce danno ingiusto, con conseguente configurabilità dell’elemento soggettivo della colpa, essendo la decisione lesiva assunta nella consapevolezza della sua illegittimità. Non è invocabile la mancata dotazione organica quale forza maggiore, non potendo tale circostanza incidere sulle modalità di attuazione di diritti costituzionalmente tutelati come il diritto alla salute, allo studio e alla piena integrazione scolastica.

Quanto alla quantificazione, il danno è stato liquidato equitativamente in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno, con decorrenza dall’avvio dell’anno scolastico (15 settembre 2025) fino all’effettiva assegnazione delle ore, verosimilmente avvenuta in esecuzione dell’ordinanza cautelare, o, in mancanza, fino alla fine dell’anno scolastico. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, secondo la regola della soccombenza virtuale e reale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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