Carta del docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1501 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ricevibile quando è depositato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica e ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, poiché l’onere della prova dell’adempimento grava su di essa. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine congruo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal giudice ordinario l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta del docente, per l’aggiornamento e la formazione professionale, per ogni anno scolastico svolto, con condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori. La sentenza è stata notificata e poi passata in giudicato.
Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di dichiarare l’obbligo di conformarsi alle statuizioni del titolo, di condannare l’amministrazione al pagamento, di assegnare un termine e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di tale scadenza.
Nel merito, le statuizioni del titolo azionato non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, e il Collegio richiama sul punto il principio secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sull’obbligato, citando TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e Cass., Sezioni Unite, n. 13533 del 2001.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere all’attivazione in favore del ricorrente della carta elettronica del docente per l’importo indicato, in relazione agli anni scolastici considerati, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega a un idoneo funzionario. Il commissario si attiva su formale richiesta del ricorrente, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio precisa che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non giustificano l’inottemperanza. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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