Revoca della concessione per inadempimento: il riparto di giurisdizione segue la fase esecutiva del rapporto (TAR Calabria n. 1616 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie relative a concessioni amministrative si determina in base alla fase in cui si colloca l’atto impugnato: sono devolute al giudice amministrativo le sole controversie relative alla procedura di affidamento, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto che accede al provvedimento concessorio spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. La risoluzione anticipata del contratto, anche se formalmente qualificata dall’amministrazione come revoca del provvedimento concessorio e disposta in modo unilaterale per inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato, attiene alla fase esecutiva del rapporto: l’atto non ha natura provvedimentale e incide sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto, la cui tutela va fatta valere dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria nel 2017 della gestione di strutture ricettive montane di proprietà comunale, stipulava il contratto di affidamento nell’agosto 2018. A seguito di contestate inadempienze dell’amministrazione, le parti concludevano nel 2020 un accordo transattivo che, tra l’altro, differiva l’inizio del pagamento del canone a un anno dall’effettiva agibilità dei locali. Ottenuta una sentenza favorevole dal giudice ordinario, la società contestava il perdurante stato di degrado delle strutture. Con determina del 16 gennaio 2026, il Comune disponeva la revoca della concessione e il recesso dal contratto, contestando alla società il mancato pagamento del canone e la mancata installazione del gruppo elettrogeno.
La società impugnava l’atto dinanzi al TAR, deducendo la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, l’uso del potere pubblicistico di revoca per risolvere controversie esecutive e l’infondatezza delle contestazioni. Il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18267 del 2019 e la successiva n. 30267 del 2023, il TAR ha ribadito che il potere amministrativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto e gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali.
La determinazione impugnata, adottata dopo l’individuazione del concessionario e la conclusione della gara, si colloca nella fase esecutiva del rapporto. Le contestazioni di inadempimento relative al canone e al gruppo elettrogeno traggono origine dalle pattuizioni contenute nel contratto di affidamento e nel successivo accordo transattivo, coinvolgendo l’interpretazione delle clausole contrattuali e l’accertamento di inadempienze bilaterali.
Il Collegio ha precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 489 del 2019, che la risoluzione anticipata del contratto disposta dall’amministrazione per inadempimento attiene alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto che incide sul diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto: l’accertamento di tale diritto spetta al giudice ordinario, indipendentemente dalla veste formale della determinazione.
Né rileva che l’amministrazione abbia qualificato l’atto come revoca oltre che come recesso: dinanzi a contestazioni sull’adempimento delle prestazioni, l’amministrazione si trova in posizione paritetica rispetto al contraente privato e l’atto, nonostante il nomen iuris, non esprime un potere pubblico autoritativo. La controversia è stata pertanto rimessa al giudice ordinario, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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