Concorso P.N.R.R., il titolo B.4.1 spetta solo per lo specifico posto (TAR Calabria n. 457 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio B.4.1 della tabella B allegata al D.M. n. 205/2023, che riconosce 12,50 punti per l’inserimento in graduatoria o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto, va riferito esclusivamente alla classe di concorso oggetto della procedura selettiva. L’accorpamento delle classi di concorso disposto dal D.M. n. 255/2023 non si estende alle procedure concorsuali, poiché l’art. 2 del medesimo decreto impone la formazione di graduatorie distinte per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Ne consegue che il superamento di un concorso per la ex classe AB25 non integra il titolo utile ai fini del punteggio nella procedura bandita per la ex classe AB24, ora AS2B.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AS2B, ha partecipato al concorso P.N.R.R. 2 indetto per la Regione Calabria, dove erano stati messi a bando 22 posti. All’esito delle prove ha riportato un punteggio complessivo di 219,50 punti, senza conseguire l’inserimento nelle prime 29 posizioni.
Dall’esame della graduatoria la ricorrente ha rilevato che il punteggio di cui al criterio B.4.1 era stato attribuito anche a candidati che avevano superato un precedente concorso riferito alla ex classe AB25, relativa all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. Ha segnalato la circostanza all’amministrazione, invocando la rettifica in autotutela, senza esito. Ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti conseguenziali, lamentando la violazione del D.M. n. 205/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse: l’inserimento della ricorrente per scorrimento non ha fatto venire meno l’interesse alla decisione, poiché un eventuale accoglimento le consentirebbe un migliore piazzamento e la priorità nella scelta della sede.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che l’allegato B al D.M. n. 205/2023 subordina il riconoscimento del punteggio al superamento di un precedente concorso per lo specifico posto. La difesa erariale sosteneva che l’accorpamento delle classi A-24 e A-25 nella classe A-22, disposto dal D.M. n. 255/2023, consentisse di ricondurre allo specifico posto anche i concorsi sostenuti per la ex classe AB25.
La tesi non è stata condivisa. Il D.M. n. 255/2023, all’art. 2, ha espressamente precisato che resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e che nelle relative procedure concorsuali si procede alla formazione di graduatorie distinte per ruolo di appartenenza. L’accorpamento, pertanto, opera sul piano ordinamentale ma non si estende alle procedure selettive.
A conferma, il Collegio ha richiamato l’art. 2 del D.M. n. 255/2023 e la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1461 del 2025; Consiglio di Stato, Sez. VII, ord. n. 630 del 2023). Ha inoltre valorizzato la diversità dei programmi di esame tra i due gradi di insegnamento e il dato letterale dell’inciso “specifico”, che circoscrive l’ambito concorsuale di conseguimento del titolo.
Il ricorso è stato dunque accolto. Il Tribunale ha annullato la graduatoria e gli atti impugnati, salvo il riesercizio del potere amministrativo, nella parte in cui il punteggio B.4.1 è stato attribuito anche a vincitori e idonei che avevano superato un concorso riferito alla classe ex AB25. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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